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Le principali novità della recentissima riforma.

Sabato
8
agosto 2009
sono
entrate in vigore alcun
e
modifiche
al Codice della Strada

introdotte con la Legge n.94 del 15 luglio 2009

recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”,
con aggravamento delle sanzioni per chi guida ubriaco o sotto effetto
di sostanze stupefacenti, per chi commette infrazioni in orari
notturni oppure per chi sporca la strada.

Queste,
in particolare, le principali novità:

  • Limiti
    di velocità.

    La
    velocità massima non può superare i 130 km/h per le
    autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90
    km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade
    extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati,
    con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo
    di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e
    funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi
    segnali.

    Sulle
    autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni
    senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono
    elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla
    base di determinate condizioni.

    In
    caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità
    massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90
    km/h per le strade extraurbane principali.

  • Guida
    sotto l’influenza dell’alcool o in stato di alterazione
    psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

    E’ raddoppiato il periodo di sospensione della patente di guida nel
    caso di veicolo condotto da una persona con tasso alcolemico
    superiore a 1,5 gr/l, ove il veicolo non possa essere oggetto di
    confisca perché appartenente a persona estranea ai fatti.
    Analoga disposizione è stata introdotta per il caso di guida
    sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

    Modificando
    le disposizioni dell’art. 75, comma 1, del testo unico testo
    unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
    sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
    stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. n. 309/90, la legge in
    esame prevede che il prefetto possa irrogare, nei confronti di chi
    fa uso di stupefacenti o li detiene per uso personale, la misura
    della sospensione della patente di guida, del certificato di
    abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del
    certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, nonché
    il divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni.

  • Circolazione
    con documenti assicurativi falsi.

    E’
    stato introdotto l’obbligo di confisca amministrativa del
    veicolo fatto circolare con documenti assicurativi falsi o
    contraffatti. Nei confronti della persona che abbia falsificato o
    contraffatto i documenti assicurativi, trova altresì
    applicazione la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
    della patente di guida per un anno.

  • Applicazione
    delle sanzioni amministrative accessorie e della decurtazione dei
    punti ai certificati di idoneità per ciclomotori.

    Si
    è prevista l’estensione al certificato di idoneità
    alla guida delle sanzioni accessorie del ritiro, della sospensione e
    della revoca del documento.

    Inoltre
    è previsto che colui che guidi il ciclomotore in vigenza di
    un provvedimento di ritiro, sospensione o revoca del certificato di
    idoneità, è punito con le stesse sanzioni
    amministrative stabilite per il titolare di patente di guida che
    circoli nonostante abbia avuto il documento ritirato, sospeso,
    revocato.
    Al certificato di idoneità alla guida, infine,
    sono state estese le norme che regolano la decurtazione del
    punteggio. Quindi anche il titolare di patente che si trova alla
    guida di un ciclomotore, sarà quindi soggetto al ritiro,
    sospensione, revoca o decurtazione del punteggio, se commette, alla
    guida di questo veicolo, violazioni che comportino l’applicazione
    di tali sanzioni amministrative accessorie.

  • Applicazione
    delle sanzioni amministrative accessorie sulla patente e della
    decurtazione dei punti anche per guida di veicoli che non la
    richiedono.

    E’
    stata introdotta una disposizione che prevede genericamente che se
    il conducente è ‘persona munita di patente di guida’,
    ove commetta violazioni per le quali sono previste le sanzioni
    accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della
    patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di
    ciclomotori, queste si applicano anche qualora si tratti di un
    veicolo per il quale non è richiesta la patente, perciò – è da ritenere – anche quando ci si trovi alla guida
    di una bicicletta.

  • Disposizioni
    relative
    al rilascio del certificato di idoneità per ciclomotori.

    Le
    disposizioni che consentivano il rilascio del certificato di
    idoneità alla guida del ciclomotore solo con la presentazione
    di un certificato anamnestico compilato del medico curante, trovano
    applicazione fino al 30 settembre 2009. Da quella data per il
    rilascio del documento saranno necessarie le procedure ordinarie di
    verifica dei requisiti psico–fisici previsti per il rilascio
    della patente di guida.

  • Requisiti
    morali per ottenere il rilascio della patente di guida, del
    certificato di abilitazione professionale per la guida di
    motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida, per i
    delinquenti abituali, professionali o per tendenza e per coloro che
    sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di
    prevenzione nonché alle persone condannate per reati previsti
    dal testo unico sugli stupefacenti
    .

    E’
    stato riformulato l’articolo 120 del Codice della Strada, con
    nuove disposizioni che regolano il diniego al conseguimento della
    patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per
    la guida dei motoveicoli e del certificato di idoneità alla
    guida, ovvero la revoca, da parte del Prefetto per coloro che non
    abbiano i requisiti morali indicati nella stessa disposizione.

  • Sanzioni
    aumentate di un terzo se commesse in orario notturno.

    E’
    stato stabilito che le
    sanzioni
    pecuniarie vengono aumentate di un terzo se commesse dopo le ore 22
    e prima delle 7 per le violazioni delle seguenti norme
    :
    articolo 141 (velocità pericolosa), articolo 142 (velocità
    eccessiva), articolo 145 (precedenza), articolo 146 (violazione
    della segnaletica), articolo 149 (distanza di sicurezza), articolo
    154 (cambio direzione o corsia e altre manovre), articolo 176
    (comportamenti vari in autostrada e strade extraurbane principali),
    articolo 178 (tempi di guida degli autocarri).

    La
    maggiorazione è destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna.

  • Decoro
    della strada.

    È
    stata introdotta la norma che punisce con la sanzione amministrativa
    da 500 a 1000 euro chiunque insozzi le pubbliche strade gettando
    rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.

  • Modifiche
    in materia di ripartizione dei proventi delle sanzioni
    amministrative pecuniarie.

    E’
    stato modificato l’articolo 208 del Codice della Strada
    prevedendo, sulla destinazione dei proventi delle sanzioni
    amministrative pecuniarie relative alla circolazione stradale, che
    una quota di essi sia devoluta per finalità assistenziali
    anche alla Guardia di Finanza e al Corpo Forestale dello Stato.


    Erminia
    Acri-Avvocato