Le principali novità della recentissima riforma.
Sabato
8
agosto 2009 sono
entrate in vigore alcune
modifiche
al Codice della Strada
introdotte con la Legge n.94 del 15 luglio 2009
recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”,
con aggravamento delle sanzioni per chi guida ubriaco o sotto effetto
di sostanze stupefacenti, per chi commette infrazioni in orari
notturni oppure per chi sporca la strada.
Queste,
in particolare, le principali novità:
-
Limiti
di velocità.La
velocità massima non può superare i 130 km/h per le
autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90
km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade
extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati,
con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo
di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e
funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi
segnali.Sulle
autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni
senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono
elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla
base di determinate condizioni.In
caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità
massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90
km/h per le strade extraurbane principali. -
Guida
sotto l’influenza dell’alcool o in stato di alterazione
psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.E’ raddoppiato il periodo di sospensione della patente di guida nel
caso di veicolo condotto da una persona con tasso alcolemico
superiore a 1,5 gr/l, ove il veicolo non possa essere oggetto di
confisca perché appartenente a persona estranea ai fatti.
Analoga disposizione è stata introdotta per il caso di guida
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.Modificando
le disposizioni dell’art. 75, comma 1, del testo unico testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. n. 309/90, la legge in
esame prevede che il prefetto possa irrogare, nei confronti di chi
fa uso di stupefacenti o li detiene per uso personale, la misura
della sospensione della patente di guida, del certificato di
abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, nonché
il divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni. -
Circolazione
con documenti assicurativi falsi.E’
stato introdotto l’obbligo di confisca amministrativa del
veicolo fatto circolare con documenti assicurativi falsi o
contraffatti. Nei confronti della persona che abbia falsificato o
contraffatto i documenti assicurativi, trova altresì
applicazione la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per un anno. -
Applicazione
delle sanzioni amministrative accessorie e della decurtazione dei
punti ai certificati di idoneità per ciclomotori.Si
è prevista l’estensione al certificato di idoneità
alla guida delle sanzioni accessorie del ritiro, della sospensione e
della revoca del documento.Inoltre
è previsto che colui che guidi il ciclomotore in vigenza di
un provvedimento di ritiro, sospensione o revoca del certificato di
idoneità, è punito con le stesse sanzioni
amministrative stabilite per il titolare di patente di guida che
circoli nonostante abbia avuto il documento ritirato, sospeso,
revocato.
Al certificato di idoneità alla guida, infine,
sono state estese le norme che regolano la decurtazione del
punteggio. Quindi anche il titolare di patente che si trova alla
guida di un ciclomotore, sarà quindi soggetto al ritiro,
sospensione, revoca o decurtazione del punteggio, se commette, alla
guida di questo veicolo, violazioni che comportino l’applicazione
di tali sanzioni amministrative accessorie. -
Applicazione
delle sanzioni amministrative accessorie sulla patente e della
decurtazione dei punti anche per guida di veicoli che non la
richiedono.E’
stata introdotta una disposizione che prevede genericamente che se
il conducente è ‘persona munita di patente di guida’,
ove commetta violazioni per le quali sono previste le sanzioni
accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della
patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori, queste si applicano anche qualora si tratti di un
veicolo per il quale non è richiesta la patente, perciò – è da ritenere – anche quando ci si trovi alla guida
di una bicicletta. -
Disposizioni
relative
al rilascio del certificato di idoneità per ciclomotori.Le
disposizioni che consentivano il rilascio del certificato di
idoneità alla guida del ciclomotore solo con la presentazione
di un certificato anamnestico compilato del medico curante, trovano
applicazione fino al 30 settembre 2009. Da quella data per il
rilascio del documento saranno necessarie le procedure ordinarie di
verifica dei requisiti psico–fisici previsti per il rilascio
della patente di guida. -
Requisiti
morali per ottenere il rilascio della patente di guida, del
certificato di abilitazione professionale per la guida di
motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida, per i
delinquenti abituali, professionali o per tendenza e per coloro che
sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di
prevenzione nonché alle persone condannate per reati previsti
dal testo unico sugli stupefacenti.E’
stato riformulato l’articolo 120 del Codice della Strada, con
nuove disposizioni che regolano il diniego al conseguimento della
patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per
la guida dei motoveicoli e del certificato di idoneità alla
guida, ovvero la revoca, da parte del Prefetto per coloro che non
abbiano i requisiti morali indicati nella stessa disposizione. -
Sanzioni
aumentate di un terzo se commesse in orario notturno.E’
stato stabilito che le sanzioni
pecuniarie vengono aumentate di un terzo se commesse dopo le ore 22
e prima delle 7 per le violazioni delle seguenti norme:
articolo 141 (velocità pericolosa), articolo 142 (velocità
eccessiva), articolo 145 (precedenza), articolo 146 (violazione
della segnaletica), articolo 149 (distanza di sicurezza), articolo
154 (cambio direzione o corsia e altre manovre), articolo 176
(comportamenti vari in autostrada e strade extraurbane principali),
articolo 178 (tempi di guida degli autocarri).La
maggiorazione è destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna.
-
Decoro
della strada.
-
Modifiche
in materia di ripartizione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie.
È
stata introdotta la norma che punisce con la sanzione amministrativa
da 500 a 1000 euro chiunque insozzi le pubbliche strade gettando
rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.
E’
stato modificato l’articolo 208 del Codice della Strada
prevedendo, sulla destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie relative alla circolazione stradale, che
una quota di essi sia devoluta per finalità assistenziali
anche alla Guardia di Finanza e al Corpo Forestale dello Stato.
Erminia
Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
https://www.lastradaweb.it/erminia-acri/