Nessun esonero per le spese di conservazione dell’impianto.
La
scelta unilaterale di alcuni condomini di distaccare le proprie unità
immobiliari dall’impianto centralizzato di riscaldamento, non
autorizza a sottrarsi al contributo per le spese di conservazione
dell’impianto comune, non essendo configurabile una rinuncia alla
comproprietà dello stesso.
In
materia non v’è alcuna norma specifica, ma soltanto una
serie di sentenze della Corte di Cassazione che, pur non adattandosi
a tutte le situazioni, forniscono utili indicazioni.
In
particolare, la giurisprudenza, in linea di massima, considera
vietato il distacco di una o più unità immobiliari
dall’impianto centrale perché normalmente determina uno
squilibrio nel funzionamento dell’impianto stesso con aggravio
di spese per gli altri condomini (Corte Cass.n.6269/84; n.4023/96).
Tuttavia,
si ammette il distacco dall’impianto centralizzato quando sia
autorizzato dal regolamento condominiale o da tutti i condomini,
oppure quando l’interessato provi (mediante consulenza tecnica)
che il distacco, date le caratteristiche tecniche dell’impianto,
non produce né squilibri tecnici né una maggiore spesa
per i condomini che continuano a servirsene (Cass.n.1775/98;
n.2968/98). Nella sentenza n.7518/06, la Cassazione afferma che è legittima la rinunzia del singolo condomino all’uso del riscaldamento
centralizzato e il distacco dalle diramazioni della sua unità
immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di
autorizzazione o approvazione degli altri condomini, ma ribadisce
l’obbligo del condomino di pagamento delle spese per la conservazione
dell’impianto – in base all’articolo 1118 del Codice civile il
condomino non può rinunziare alla proprietà dei beni
comuni per sottrarsi al contributo nelle spese per la conservazione-
mentre la partecipazione alle spese di gestione è dovuta se e
nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione
degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri
condomini secondo un principio ormai consolidato di possibile
rinuncia al servizio comune.
Conseguentemente,
quando si intende staccare il proprio appartamento dall’impianto
centrale, per evitare controversie, è opportuno farsi
autorizzare dall’assemblea condominiale sulla base di una
relazione tecnica che, oltre a dimostrare che non sarà
pregiudicato il regolare funzionamento dell’impianto comune,
precisi la percentuale di riduzione delle spese di gestione
dell’impianto comune derivante dal distacco. In proporzione al
risparmio sulle spese di gestione conseguente al distacco sarà
stabilito l’esonero dalla contribuzione alle stesse per il
condominio che rinuncia a fruire del riscaldamento comune.
Erminia
Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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