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“Mi può dire se anche per un solo condomino è possibile revocare l’incarico di amministratore condominiale ad una persona che non fa mai assemblee -l’ultima risale a circa 3 anni addietro- e chiede, con minaccia di azione legale, il pagamento di bollette condominiali scadute ai morosi?”

La revoca dell’amministratore con delibera assembleare può avvenire in qualsiasi momento, anche se manca una giusta causa. Infatti, l’art. 1129 codice civile stabilisce che “Quando i condomini sono più di quattro, l’assemblea nomina un amministratore. Se l’assemblea non provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. L’amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea. Può altresì essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità”.

Pertanto, anche un solo condomino può rivolgersi al giudice per ottenere la revoca dell’amministratore nelle ipotesi previsti dalla suddetta norma, compresa la mancata presentazione del conto della gestione per due anni -come nel caso prospettato-.

In ordine al potere di riscuotere i contributi condominiali, l’amministratore è tenuto a procedere alla loro riscossione ove approvati dall’assemblea condominiale.

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