Cessa automaticamente per i figli divenuti maggiorenni ed autosufficienti?
“Buonasera,
gent. Avvocato Acri, le espongo il mio problema. Sono separato da 8
anni. La sentenza di separazione mi ha imposto il versamento di un
assegno di mantenimento per i miei due figli, che ormai sono
diventati entrambi maggiorenni ed hanno un lavoro ben compensato.
Vorrei sapere se, considerate le nuove circostanze, posso smettere di
pagare l’assegno di mantenimento. Grazie.”
L’assegno
di mantenimento, riconosciuto in sede di separazione personale tra i
coniugi, è soggetto a modifica o a soppressione ma solo
facendo ricorso alla procedura di cui all’art. 710 del codice di
procedura civile.
Pertanto,
il raggiungimento della maggiore età dei figli e la raggiunta
autosufficienza economica degli stessi non sono automaticamente
condizioni sufficienti ad autorizzare, in assenza di un accertamento
giudiziale, la mancata corresponsione dell’assegno, ma comportano
soltanto la possibilità per il genitore obbligato di
richiedere l’accertamento di tali nuove circostanze, sicchè
sarà il giudice adito a dover valutare se sono sopravvenute
condizioni che giustifichino una diversa misura o modalità di
corresponsione o eventualmente anche la cessazione dell’obbligo di
versamento dell’assegno.
Erminia
Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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