“Gentile Dr. Erminia Acri ho letto le sue speciali risposte sul sito “LaStrad@” riguardo la questione giornalismo. Mi pregio, pertanto, istruirle una domanda riferita ad una mia personale condizione. Da oltre quattro anni gestisco il blog www.criticart.it che ha carattere specifico riguardo ad argomenti di arte e cultura artistica di vario genere. Va detto che ho in carriera una laurea Dams quadriennale ottenuta con il massimo dei voti al seguito di uno dei maggiori professori riconosciuti al mondo nel campo della semantica e che svolgo attività continuativa da oltre un ventennio nel campo della critica d’arte. Oltretutto scrivo, in qualità di collaboratore, per un giornale internazionale specifico del settore. Ho prodotto oltre a testi bibliografici pubblicati da prestigiose case editrici e centinaia di cataloghi, anche una monade di articoli giornalistici per varie testate. Ora la mia condizione di non iscritto a nessun albo professionale sembra possa ostacolare la possibilità di trasformare il sito di cui sopra in testata giornalistica web. Approfitterei, se me lo consente, delle sue qualità informative e della sua prestigiosa conoscenza della materia per seguire qualche consiglio che Lei potrà inviarmi soprattutto riguardo alla figura degli “iscritti ad un elenco speciale, che raccoglie i direttori responsabili di pubblicazioni scientifiche, professionali o tecniche”. Con sincera volontà di non volerla disturbare nel caso non fosse possibile rispondere le invio i miei più sentiti ringraziamenti e i complimenti per la sua gnoseologia professionale. Prof. A. P.”
La disciplina della legge n.69/1963 riguardante l’ordinamento della professione di giornalista, prevede che solo un giornalista iscritto all’albo dei giornalisti può assumere la qualità di direttore responsabile di pubblicazioni periodiche in generale, mentre solo per la direzione di quelle a carattere tecnico, professionale o scientifico (con esclusione dei periodici sportivi e cinematografici) è sufficiente l’iscrizione del giornalista negli “elenchi speciali” di cui all’art. 28 della citata legge.
Pertanto, per assumere la direzione di un periodico a carattere tecnico, professionale o scientifico pur non esercitando l’attività di giornalista, è necessario presentare una domanda al Consiglio Regionale dei Giornalisti nella cui circoscrizione il richiedente risiede, allegando alla richiesta una descrizione dettagliata delle caratteristiche della pubblicazione, ai fine di consentire all’Ordine la verifica della natura specializzata della pubblicazione stessa.
Con riferimento all’eventualità in cui si controverta sull’iscrizione nell’elenco speciale dei direttori responsabili di pubblicazioni a carattere tecnico, professionale o scientifico, lo stesso art.28 prevede che decide irrevocabilmente, su ricorso dell’interessato, il Consiglio nazionale dell’ordine.

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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