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L’amministratore può agire e resistere in giudizio, senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare?

Il
condominio non ha una propria soggettività distinta da quella
di coloro che ne fanno parte, ma è un “ente di gestione”
che opera in rappresentanza e nell’interesse comune dei partecipanti.
L’amministratore, con la nomina secondo le previsioni del codice
civile, ha una rappresentanza “ex mandato” dei condomini,
che gli consentono di agire e resistere in giudizio, alle
condizioni di cui all’art.1131 cod. civ., ma che non priva i
condomini del potere di agire in giudizio personalmente per tutelare
i propri diritti, sia esclusivi che comuni.

Quanto
al potere di agire in giudizio (c.d. legittimazione attiva),
l’amministratore, nei limiti delle attribuzioni allo stesso spettanti
ai sensi dell’art. 1130 cod. civ. o dei maggiori poteri
conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea,
può agire in giudizio sia contro i condòmini sia contro
i terzi, senza la necessità di una delibera assembleare. In
particolare può agire al fine di: eseguire le deliberazioni
dell’assemblea dei condomini; disciplinare l’uso delle cose comuni
così da assicurare il godimento a tutti i partecipanti al
condominio; riscuotere dai condomini i contributi in base allo stato
di ripartizione approvato dall’assemblea; compiere gli atti
conservati dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio. Come
precisato dalla giurisprudenza, può esercitare azioni
possessorie e cautelari, può agire contro l’appaltatore per la
rimozione di gravi difetti di costruzione, può agire per la
rimozione di opere realizzate dai condòmini illegittimamente
quando esse pregiudichino il normale uso della cosa comune.

Anche
la riscossione dei contributi condominiali in base ad una
deliberazione dell’assemblea di approvazione del relativo stato di
ripartizione rientra tra le attribuzioni dell’amministratore, il
quale per ottenerne il pagamento può avvalersi del decreto
ingiuntivo nell’interesse comune senza necessità di una
preventiva autorizzazione dell’assemblea.

In
ordine alla rappresentanza processuale c.d. passiva, l’amministratore
può essere convenuto in giudizio per qualunque azione
concernente le parti comuni dell’edificio, sicchè non
necessita di alcuna autorizzazione dell’assemblea per resistere
in giudizio e per proporre le impugnazioni che si rendessero
necessarie, compreso il ricorso per cassazione (sentenze Corte di
Cassazione n.3773/01 e n.6407/00).

Tuttavia,
l’amministratore del condominio, convenuto in giudizio da un terzo o
da un condomino, è tenuto a darne senza indugio notizia
all’assemblea quando la domanda abbia un contenuto esorbitante dalle
sue attribuzioni, così come delineate dall’articolo 1130 cod.
civ.

Erminia
Acri-Avvocato