Il parere di un gentile lettore.
La legge 160 del 2007 ha previsto che le postazioni di controllo sulla
rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili conformemente alle vigenti norme regolamentari.
Il decreto interministeriale trasporti-interno del 15/8/2007
(regolamento) stabilisce che tale segnalazione può essere effettuata con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero con dispositivi di segnalazione luminosi istallati sui veicoli in servizio di polizia stradale.Segnali e dispositivi aventi le caratteristiche stabilite dallo stesso decreto. Un
successivo “Parere” del ministero dei trasporti 7/8/2008 prot.972663 osserva che l’adozione di segnaletica permanente anche per postazioni di controllo temporanee risulta non coerente con la tipologia utilizzata, e con l’esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in genere rispondere.
Nel caso in argomento -segnalamento delle postazioni di controllo per il
rilevamento della velocità – appaiono più indicati i dispositivi di segnalazione luminosi”. La ” Direttiva” ministeriale trasporti 24/10/2000:” stigmatizza l’impiego superfluo di segnali su qualsiasi tipo di strada,laddove la corretta
tecnica di istallazione richiede che sia posto in opera
esclusivamente il segnale del tipo richiesto dalla situazione che si intende segnalare”.(Il vigile urbano,10/2008,78 s). Direttive e pareri ministeriali non sono fonti del diritto (art.1 preleggi),non sono pubblicati sulla gazzetta ufficiale, dovrebbero essere sempre conformi alle leggi e ai regolamenti, alla loro osservanza risultano tenuti solo i dipendenti del ministero che li ha emanati o chi ha chiesto il parere vincolante; non anche gli altri dipendenti, funzionari, magistrati, cittadini.
Ivano Bianchini (comandante vv.uu.Castelraimondo,dottore in giurisprudenza, specializzato in professioni legali).