Posted on


Vietata l’affissione in bacheca di dati personali dei condomini.

Non
è inusuale che l
’amministratore
di condominio affigga in bacheca avvisi contenenti dati personali dei
singoli condomini, trascurando le norme sulla riservatezza.
Situazioni di questo genere sono state sottoposte più volte
all’attenzione del

Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha chiarito
che l’amministratore condominiale può mettere a
disposizione dei condomini le informazioni relative alla gestione
dell’immobile, ma è tenuto ad osservare alcune cautele nella
raccolta e nell’uso di questi dati, potendo comunicare ai
condomini che lo richiedono bilanci e prospetti contabili ove sono
evidenziate le quote pagate e quelle non pagate, evitando comunque l’accesso
a tali dati da parte di estranei al condominio.

Pertanto,
è da ritenere

vietata l
a
pubblicazione di elenchi con i nomi dei condomini morosi o di
solleciti di pagamento in bacheca o in altri luoghi condominiali
aperti al pubblico.

Quest’orientamento
è stato ribadito dall’Autorità con un
provvedimento adottato il
20
novembre 2008 in accoglimento della richiesta del conduttore di un
appartamento di proprietà di un condominio, i cui dati
personali erano stati affissi nella bacheca condominiale, in un
avviso cui si dava notizia della scadenza prossima del contratto di
locazione e della contestuale intimazione al rilascio dell’immobile
alla scadenza
.

Nel
caso esaminato,
il
Garante,

dopo un primo intervento a seguito del quale l’amministratore aveva
sostituito il primo avviso con un altro di analogo contenuto, ma
senza i dati personali dell’inquilino,

ha vietato la diffusione in bacheca, o in altro luogo accessibile ad estranei al condominio, dei dati personali riferiti anche
indirettamente all’interessato
,
che aveva lamentato il fatto che nuovo avviso recava indicazioni,
come il piano in cui si trovava l’unità immobiliare locata, in
grado di identificarlo, anche se privo
dell’indicazione
di dati personali.

Erminia
Acri-Avvocato