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Rientra tra i poteri dell’amministratore o richiede l’autorizzazione assembleare?

Il
nostro Codice Civile disciplina i poteri-doveri dell’amministratore
di condominio nell’art. 1130 facendo rientrare tra i compiti di
quest’ultimo: l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea dei
condomini, la cura dell’osservanza del regolamento di condominio, la
disciplina dell’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi
nell’interesse comune; la riscossione dei contributi e l’erogazione
delle spese necessarie per la manutenzione ordinaria delle parti
comuni e per l’esercizio dei servizi comuni; il compimento degli atti
conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni; l’obbligo, alla
fine di ogni anno, di dare conto del suo operato. Inoltre,
l’amministratore, nei limiti dei suddetti poteri, può agire in
giudizio sia contro i condomini che contro terzi.

In
ordine alla legittimazione dell’amministratore alla conclusione del
contratto d’assicurazione del fabbricato, nonostante qualche giudice
di merito si sia espresso in senso affermativo, ritenendo la
conclusione del contratto d’assicurazione finalizzata alla
conservazione dell’edificio condominiale, e, quindi, rientrante nei
poteri elencati nell’art.1130 del codice civile (comma 1 n.4), la
Corte di Cassazione, con la sentenza n.8233/2007, ha respinto la
domanda avanzata da una società assicuratrice contro un
condominio per ottenere il pagamento dei premi annuali, scaduti e non
pagati, relativi alla polizza del contratto d’assicurazione
dell’immobile stipulato dall’amministratore, non ritenendo il
condominio obbligato al pagamento dei premi in base alla
considerazione che il contratto di assicurazione era stato concluso
da un amministratore, privo del potere di sottoscrivere l’atto per
mancanza di autorizzazione da parte dell’assemblea dei condomini.

Secondo
la Corte, infatti, l’art. 1130 citato, nell’attribuire
all’amministratore l’esecuzione degli atti conservativi dei diritti
inerenti alle parti comuni dell’edificio, ha inteso riferirsi “ai
soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e
lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in
essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell’integrità
dell’immobile, tra i quali non può farsi rientrare il
contratto d’assicurazione, perchè questo non ha gli scopi
conservativi ai quali si riferisce la norma dell’art.1130 c.c., ma ha
come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici
ai proprietari dell’edificio danneggiato”.

Erminia
Acri-Avvocato