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Occorre il consenso dell’interessato?


Buongiorno,
sono un pubblico impiegato con riconoscimento dello stato di persona
handicappata (articolo 3 comma 1 della legge n.104 del 1992), ma non
in condizione di gravità. Per ragioni d’ufficio l’ente intende
trasferirmi in un altro comune. Posso rifiutare il trasferimento?”

La
Legge n.104/1992, prevede delle agevolazioni, nella scelta e nel
trasferimento della sede di lavoro, per il lavoratore disabile.

In
particolare, l’art. 21 della legge n.104/92 prevede che la persona
con riconoscimento di handicap o con un grado di invalidità
superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie
prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto
1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di
concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le
sedi disponibili e di precedenza in sede di trasferimento a domanda.

Inoltre,
secondo l’art. 33 della legge n.104/92, la persona handicappata
maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei
permessi di cui ai commi 2 e 3 -permessi di due ore al giorno o di
tre giorni al mese–, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede
di lavoro più vicina al proprio domicilio, e non può
essere trasferita in altra sede senza il suo consenso.

Pertanto,
il diritto di non essere trasferito senza esplicito consenso ad
altra sede presuppone il riconoscimento dello stato di handicap
grave (articolo 3, comma 3, Legge n.104/92).


Erminia
Acri-Avvocato