Il singolo condomino non può essere costretto a pagare per tutti.
Per
lungo tempo la giurisprudenza, in prevalenza, ha qualificato come
“solidali” le obbligazioni condominiali, ossia i debiti
del condominio verso gli estranei (ad es. fornitori), con la
conseguenza che si è ritenuto che il creditore potesse agire
contro uno qualunque dei condomini per ottenere il pagamento
dell’intera somma dovuta, e che poi quel condomino potesse agire
contro gli altri condomini per vedersi rimborsare le quote
anticipate.
In
contrasto con tale orientamento solo in qualche sentenza si era
riconosciuta la natura “parziaria” degli obblighi assunti
dal condominio, con esclusione, quindi, che un singolo condomino
potesse essere costretto a pagare l’intero debito, ed
affermazione che il creditore potesse chiedere a ciascun condomino
solo la quota di debito di competenza dello stesso, calcolata in
base ai millesimi.
Sul
punto è intervenuta la Corte di Cassazione -Sezioni Unite-
che, con la sentenza n.9148/08, inaspettatamente, ha composto il
suddetto contrasto giurisprudenziale, aderendo all’orientamento
minoritario della giurisprudenza, ed affermando, quindi, la natura
parziaria delle obbligazioni contratte dal condominio.
La
solidarietà, precisa la Cassazione, è un principio che
vale tutte le volte che la prestazione comune a ciascuno dei debitori
è indivisibile, ma se invece l’obbligazione è
divisibile -e la legge non la considera solidale-, il principio della
solidarietà tra i debitori deve essere contemperato con quello
della divisibilità stabilito dall’articolo 1314 del
codice civile, secondo il quale, quando ci sono più debitori e
la causa dell’obbligazione è la stessa, ciascuno dei
debitori è tenuto a pagare solo la sua parte di debito. Quanto
alle obbligazioni assunte nell’interesse del condominio, la
prestazione è unica riguardo al creditore, mentre
l’obbligazione dei condomini – consistendo in una somma
di denaro – è una prestazione comune, ma divisibile.
Inoltre, nessuna disposizione di legge prevede espressamente che il
principio della solidarietà si applichi ai debiti dei
condomini. Né la solidarietà può essere
ricondotta all’unitarietà del gruppo dei condomini,
perchè il condominio è un ente di gestione, ma non è
titolare di un patrimonio autonomo o di diritti ed obblighi, sicchè
i debiti contratti nell’interesse del condominio non si
assumono in favore di un ente, ma nell’interesse dei singoli
partecipanti.
Pertanto,
il creditore del condominio non può agire contro un solo
condomino per il pagamento dell’intera somma dovutagli dal
condominio, ma soltanto nei confronti dei condomini che non hanno
versato la propria quota, e limitatamente a quest’ultima.
Erminia
Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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