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E’
valida la contestazione “orale”?

La
Corte di Cassazione, nella
recentissima
sentenza n. 14668 del 3
giugno 2008,

ha esaminato la
questione relativa alla mancata redazione del verbale di
contravvenzione e della mancata consegna immediata del verbale stesso
subito dopo la contestazione al trasgressore,

da parte dell’agente accertatore, precisando che
l’articolo
200 codice della strada, esige di regola la contestazione immediata e
non l’immediatezza della verbalizzazione,

e
stabilendo che la
contestazione deve ritenersi avvenuta
immediatamente anche quando la consegna del verbale, per
validi motivi, non sia eseguita contestualmente, purchè il
trasgressore sia stato fermato, l’agente gli abbia indicato
l’infrazione commessa e lo abbia messo in condizioni di formulare le
proprie osservazioni, a propria discolpa.

Nel
caso specifico, gli agenti della Polizia di Stato avevano fermato il
trasgressore, gli avevano immediatamente e personalmente contestato
le violazioni accertate consentendogli di formulare osservazioni, ma
si erano trovati nell’impossibilità di redigere
contestualmente il relativo verbale “per mancanza di formulario
a seguito”. Questa motivazione è stata ritenuta dai
giudicanti valida e logicamente accettabile in considerazione del
fatto che gli agenti accertatori, appartenenti alla Polizia di
Stato, erano a bordo di un’autovettura civile “per motivi di
controllo del territorio” e, quindi, per eseguire compiti
ulteriori rispetto a quelli relativi alla prevenzione ed
all’accertamento delle infrazioni stradali.

Peraltro,
il verbale era stato successivamente notificato al contravventore con
l’espressa precisazione che gli agenti accertatori non avevano potuto
redigere il verbale al momento della contestazione delle infrazioni
“per mancanza di formulario a seguito” e, tra i motivi di
contestazione giudiziale del verbale non era specificato quali delle
garanzie previste dalla legge a difesa delle ragioni del trasgressore
sarebbero state compromesse a causa della contestazione orale della
violazione commessa.

Nella
stessa sentenza la Corte ha ulteriormente ribadito che l’operazione
di accertamento delle violazione al codice della strada
si
sviluppa in tre momenti: quello della contestazione,
quello della verbalizzazione e quello della consegna della
copia del verbale
.

La
contestazione deve essere immediata
, però, ai sensi
dell’art. 201 del codice della strada, quando essa non risulti in
concreto possibile, il relativo verbale deve essere notificato al
trasgressore con l’indicazione della circostanza impeditiva
. La
verbalizzazione è successiva rispetto alla contestazione.
Secondo l’art. 200 codice della strada, copia del verbale deve
essere consegnata al trasgressore, ma la contestazione deve ritenersi
immediatamente avvenuta, anche se la consegna del verbale -per validi
motivi- non sia eseguita nello stesso momento
, purchè
il trasgressore sia stato fermato ed il pubblico ufficiale gli abbia
indicato la violazione commessa e gli abbia consentito di formulare
le proprie osservazioni.

Erminia
Acri-Avvocato