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Illegittime se non indicano il nome del responsabile del procedimento.

Dopo
l‘onda di “cartelle pazze”,
che ha tolto il sonno a molti italiani, un vero e proprio
effetto
contro onda
è scaturito
dall’
ordinanza n. 377 del 9/11/2007, in cui la Corte
Costituzionale
ha affermato che la cartella di pagamento
notificata ai contribuenti dai concessionari della riscossione deve
contenere l’indicazione del nominativo del responsabile del
procedimento
, specificando che
“l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle
cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, … ha lo
scopo di assicurare la trasparenza dell’attività
amministrativa, … e la garanzia del diritto di difesa”
.

Questa
importante decisione è in linea con quella giurisprudenza
costituzionale e di legittimità secondo cui non solo il
contribuente deve essere messo in condizione di conoscere la pretesa
impositiva in tutti i suoi elementi, ma deve anche poter esercitare
il diritto di difendersi con modalità chiare e semplici.

L’obbligo
imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il
responsabile del procedimento -come precisato dalla Corte – ha la
finalità di assicurare la trasparenza dell’attività
amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del
diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e
dell’imparzialità della pubblica amministrazione di cui
all’art. 97 della Costituzione, e lo Statuto dei diritti del
contribuente (Legge 27 luglio 2000 n.212) si applica anche ai
concessionari di riscossione quali “soggetti privati cui
compete l’esercizio di funzioni pubbliche”.

D’altra
parte, anche
la Legge n.241/90,
che detta i principi generali in materia di procedimento
amministrativo e a cui la citata ordinanza si ricollega,

equipara alle amministrazioni pubbliche le Regioni, le Province, i
Comuni e tutti gli enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica
utilità. Tra questi ultimi rientrano anche i concessionari
del servizio nazionale di riscossione.

La
Legge n.241/90, oltre ad una
serie di garanzie per il cittadino, prevede anche che
“È
nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi
essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione,
che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato,
nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge
”.

Pertanto,
come già riconosciuto dalle prime sentenze di merito,

in mancanza dell’indicazione del responsabile del procedimento,
non sussistono i requisiti minimi essenziali della cartella,
che
è, perciò,
da annullare in quanto
illegittima
.

Erminia
Acri-Avvocato