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Quali modalità per l’avviso?


L’assemblea
è l’organo principale del condominio, avendo funzione
deliberante, e può essere validamente e regolarmente
costituita solo dopo la redazione ed approvazione delle tabelle
millesimali.

L’assemblea
può essere convocata in via ordinaria o in via straordinaria:
in via ordinaria è convocata almeno una volta l’anno
per discutere e deliberare sulle materie indicate dall’articolo
1135 cod.civ. (nomina, sostituzione e revoca
dell’amministratore, decisione di promuovere una lite o di
resistere ad una domanda giudiziale, approvazione del preventivo
delle spese occorrenti durante l’anno, approvazione del rendiconto
annuale dell’amministratore, interventi di manutenzione
straordinaria). In
via straordinaria essa è convocata
quando
l’amministratore lo ritiene necessario o quando ne facciano richiesta
almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell’edificio.

L’avviso
di convocazione
deve essere comunicato ai condomini almeno
cinque giorni prima
della data fissata per l’adunanza,
però la legge non prescrive particolari modalità di
notifica
ai condomini dell’avviso di convocazione per la
regolarità delle relative assemblee, a meno che non sia il
regolamento a imporre particolari modalità di notifica.
Pertanto, la comunicazione può essere data con qualsiasi
forma
idonea al raggiungimento dello scopo, e può essere
provata da univoci elementi dai quali si evinca, anche
presuntivamente, che il condomino ha ricevuto la notizia della
convocazione.

Quest’orientamento
è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la
recente sentenza n.8449/2008, in cui si precisa che la
delibera è annullabile – non nulla, il che ne comporta
la validità ed efficacia ove non impugnata nel termine di
trenta giorni- quando anche uno solo dei condomini non è stato
avvisato dell’assemblea, ma, in ordine all’avviso di convocazione,
non essendo previsto alcun obbligo di forma, è sufficiente che
l’invito, indipendentemente dalla sua effettiva conoscenza, sia stato
regolarmente fatto ad ogni condomino e tale condizione ricorre ove, come nel caso specifico esaminato, esista
“una prassi (correttamente intesa come regolare
ripetersi di comportamenti precedentemente accettati nello
svolgimento di analoghi rapporti) in base alla quale l’avviso
di convocazione di assemblea condominiale, destinato ad uno dei
condomini non abitanti nell’edificio condominiale viene consegnato ad
altro condomino, suo congiunto…… con la conseguenza che
l’avvenuta consegna dell’avviso di convocazione al congiunto, deve
ritenersi regolare essendo l’atto – recapitato in tal guisa e
pervenuto nella sfera di normale ed abituale conoscibilità del
destinatario – idoneo a creare nello stesso una situazione giuridica
di oggettiva conoscibilità con l’uso della normale diligenza,
sua e del consegnatario designato, conforme alla clausola generale di
buona fede…”.

Erminia
Acri-Avvocato