Chi
paga: il proprietario o l’inquilino?
“Gentile
Avvocato,
ho letto casualmente alcuni suoi articoli sulle locazioni e vorrei
chiederle un parere su un fatto che si è verificato
recentemente e che mi riguarda. Sono inquilina di una villetta con un
piccolo giardino con pochi alberi, da uno dei quali si è
staccato un ramo andando a danneggiare un’automobile parcheggiata
sulla strada pubblica. Il danneggiato ha chiesto a me ed al
proprietario il pagamento dei danni della vettura. Il proprietario
dice che devo essere io a pagare. E’ vero che tocca a me pagare la
riparazione dell’auto danneggiata, o spetta al proprietario? Grazie.
G.F.”
In
base all’art. 2051 codice civile “Ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo
che provi il caso fortuito”. La responsabilità
prevista da tale disposizione richiede due elementi: che il danno sia
stato cagionato dalla cosa; che la cosa sia soggetta alla custodia di
un soggetto che abbia un effettivo potere fisico sulla cosa.
Pertanto,
è posta a carico del custode una vera e propria presunzione di
responsabilità; il che vuol dire che il custode risponde dei
danni cagionati dalla cosa in custodia, a meno che non provi che il
danno è derivato esclusivamente da caso fortuito, ossia da un
evento del tutto eccezionale, imprevisto ed imprevedibile – che può
essere costituito anche dal fatto di un terzo o dello stesso
danneggiato -, che abbia cagionato da solo l’evento dannoso.
Con
riguardo alla locazione, secondo la giurisprudenza, il proprietario
di un immobile locato risponde, in base all’art. 2051 codice civile,
dei danni causati a terzi dall’immobile stesso nel solo caso in cui
tali danni siano derivati dalle strutture murarie dell’immobile o
dagli impianti in esse conglobati, mentre si ritiene a carico del
conduttore la responsabilità per tutte le altre cose che non
siano nella disponibilità del proprietario, come, ad esempio,
gli allagamenti o intasamenti conseguenti al cattivo uso o rotture
dei servizi dell’appartamento, la caduta del ramo dell’albero,
trattandosi di parti ed accessori del bene locato rispetto alle quali
il conduttore acquista la custodia con obbligo di intervenire per
evitare pregiudizio ad altri (v.Corte di Cassazione n.12019/91).
Erminia
Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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