Riconoscimento
in 4 mesi per le associazioni di professionisti senza Ordine.
Nel
nostro Paese operano circa 4 milioni di professionisti non
regolamentati, per il cui riconoscimento giuridico, alla fine
degli anni 90, si è costituito il COLAP, ossia il
Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali. A distanza di
vent’anni, a seguito delle varie direttive dell’Unione Europea che
hanno segnalato come il mercato debba essere aperto alla concorrenza,
alla libera circolazione di persone, beni e servizi, e dell’azione
politica esplicata dal Partito Radicale, si è arrivati ad una
svolta nella riorganizzazione del mondo delle professioni
intellettuali con il decreto legislativo
n.206/07, che ha recepito la direttiva 2005/36/CE del parlamento
europeo e del consiglio, relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, approvato, su proposta del Ministero delle Politiche
Comunitarie, dal Consiglio dei Ministri il 23 ottobre 2007, allo
scopo di far ottenere il riconoscimento -in presenza
di determinati requisiti- alle associazioni di professionisti
attualmente non riconosciute, che potranno, così, partecipare
ai tavoli di concertazione europei, insieme agli Ordini ed ai
Collegi, per discutere di come uniformare i percorsi formativi.
Il
suddetto Decreto Legislativo prevede il riconoscimento
delle Associazioni di Professionisti che esercitano attività
non regolamentate in considerazione della loro
rappresentatività a livello nazionale, e, a tal fine,
stabilisce che deve tenersi conto:
-
dell’avvenuta
costituzione dell’associazione per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata o per scrittura privata registrata presso
l’ufficio del registro, da almeno quattro anni; -
dell’assenza
di scopo di lucro; -
della
specifica identificazione dell’attività svolta dai
professionisti cui l’associazione si riferisce, dei titoli
professionali o degli studi necessari per farne parte; -
dell’adozione
di uno statuto che preveda un ordinamento a base democratica, la
rappresentatività elettiva delle cariche interne, l’assenza
di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità,
la trasparenza degli assetti organizzativi e l’attività dei
relativi organi, l’esistenza di una struttura organizzativa e
tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle
finalità dell’associazione; -
della
tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con
l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per
gli scopi statutari; -
di
un codice deontologico con previsione di sanzioni; -
della
previsione dell’obbligo di aggiornamento costante; -
della
diffusione su tutto il territorio nazionale; -
della
mancanza di sentenze di condanna, passate in giudicato, nei
confronti dei rappresentanti legali, amministratori o promotori
dell’ente, in relazione all’attività dello stesso.
Il
decreto precisa, poi, che le associazioni in possesso dei
prescritti requisiti sono individuate, previo parere del Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro, con decreto del Ministro della
Giustizia, di concerto con il
Ministro per le Politiche Europee e del Ministro competente per
materia.
A
tale scopo, come specificato nella disciplina attuativa del decreto
legislativo n.206/07 oggetto del decreto interministeriale firmato il
26 febbraio 2008, le associazioni interessate dovranno
presentare apposita istanza ed inviarla al dipartimento per gli
affari di giustizia, direzione generale della giustizia civile del
Ministero della Giustizia, allegando copia autentica dell’atto
costitutivo dell’ente, elenco degli iscritti, degli amministratori e
promotori, per ottenere l’annotazione nell’elenco tenuto dal suddetto
Ministero. Entro 120 giorni dalla ricezione della domanda il
Ministero verificherà la sussistenza dei requisiti per il
riconoscimento, chiedendo il prescritto parere del CNEL, con
possibilità di chiedere, per una volta, chiarimenti o elementi
integrativi all’ente istante, almeno 20 giorni prima della scadenza
del termine di 120 giorni. In seguito, sessanta giorni prima del
compimento di ogni triennio per ciascuna annotazione, la
direzione generale della giustizia civile del Ministero della
Giustizia provvederà alla verifica della permanenza dei
requisiti e delle condizioni prescritti.
In
sostanza si è realizzato un
sistema duale per le professioni: da
una parte gli Ordini, aventi natura pubblicistica,
dall’altra le
Associazioni Riconosciute, idonei, entrambi, a garantire gli
utenti/clienti, con la formazione continua degli iscritti e con il
rispetto delle regole deontologiche.
Erminia
Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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