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Come
si divide? Spetta anche al convivente?

Ho
letto qualche suo articolo su Internet e vorrei farle qualche
domanda. Mi chiamo C. M., ho 36 anni e da due anni sono divorziata
dall’uomo con cui ho avuto una figlia di 10 anni, affidata a me. Da
quattro anni convivo serenamente e felicemente con un altro uomo, con
il quale non ci sono progetti matrimoniali perché entrambi non
lo desideriamo. Io ho uno stipendio di 1.300€ al mese e il mio
ex-marito mi passa un assegno di mantenimento di 300€, penso
irrisorio visto che il suo stipendio è di almeno 1.000€
superiore al mio. Nel frattempo lui si è risposato e ha avuto
un altro figlio.

Anche
il mio convivente ha una situazione economica migliore della mia,
data non solo dallo stipendio ma anche da varie proprietà che
possiede. Lui è ancora solo separato. Io vivo solo del mio
stipendio, non ho una casa di mia proprietà. Con il mio
compagno divido tutte le spese, perché io voglio che sia così,
anche se lui volentieri se ne accollerebbe la maggior parte. Ma io ce
la faccio, anche se a fine mese il mio conto è spesso in
rosso.

Adesso
però, vista la riforma sulle pensioni, vorrei pensare un pò
al futuro, e mi chiedo, visto che la mia facendo i calcoli sarà
esigua, se avrei diritto ad una parte della pensione del mio
ex-marito o del mio attuale convivente.

Insomma,
quelli attorno a me sono sistemati e con buone rendite, ma il mio
futuro (e quello di mia figlia) è un’incognita.
Mi scusi
se mi sono “intromessa” prepotentemente nella sua casella
postale, ma nonostante abbia un avvocato regolarmente pagato per
sostenermi nella causa di separazione, non ha mai tempo di darmi
queste spiegazioni. La ringrazio in anticipo se vorrà
rispondermi e cordialmente la saluto. C. M.”

Secondo
la vigente normativa, che ben poco tutela la cosiddetta famiglia di
fatto, al convivente superstite non spetta alcun diritto successorio.
L’unico modo per attribuire tale diritto al convivente superstite è
quello
di nominare erede il partner mediante la redazione di
un testamento, nei limiti, però della quota
disponibile.

Inoltre,
il convivente non ha diritto alla pensione di reversibilità,
che spetta, invece, al coniuge
divorziato purché
ricorrano le seguenti condizioni: sia titolare di assegno di
divorzio; non si sia risposato; l’ex coniuge abbia iniziato
l’assicurazione previdenziale prima della sentenza di
scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In
presenza dei presupposti di legge, il coniuge divorziato ha diritto
alla pensione anche se il defunto si sia risposato e sia in vita il
nuovo coniuge, ma, in questo caso, la pensione viene divisa tra i due
interessati (coniuge ed ex coniuge) in relazione
al parametro della durata dei rispettivi matrimoni. Tuttavia, come
chiarito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza
10638/2007,
questo criterio non rappresenta l’unico ed
esclusivo parametro al quale conformarsi automaticamente e in base a
un mero calcolo matematico, dovendosi tenere conto anche di altri
criteri, quali le condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi,
l’assegno goduto dal coniuge divorziato, i periodi di convivenza
prematrimoniale, il contributo dato da ciascun coniuge, durante i
rispettivi matrimoni, alla famiglia, la determinazione della cui
rilevanza rientra nella valutazione del giudice di merito.


Erminia
Acri-Avvocato