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Risarcibili i danni anche se subiti in pausa pranzo.


La
copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori
assicurati
è stata estesa grazie al decreto legislativo
n.38/2000, all’infortunio in itinere, che è quello
avvenuto
durante
il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a
quello di lavoro;
nel
collegamento tra due luoghi di lavoro diversi; oppure nel percorso
tra il luogo di lavoro ed il luogo dove abitualmente viene consumato
il pasto qualora non esista una mensa aziendale.

Le
eventuali interruzioni o deviazioni rispetto al normale percorso non
sono tutelate quando sono del tutto indipendenti dal lavoro o
comunque non necessitate per causa di forza maggiore (ad es. guasto
meccanico; viabilità interrotta per la chiusura al traffico
di un tratto di strada normalmente utilizzata per pervenire al posto
di lavoro; difficili condizioni meteorologiche; improvviso malore),
per esigenze essenziali ed improrogabili (ad es. nel caso della
necessità di soddisfare bisogni fisiologici od altre esigenze
con adeguata motivazione in rapporto ai principi fondamentali
tutelati dalla nostra Costituzione, che comprendono anche quelle di
accompagnare i figli a scuola o di far visita a familiari ricoverati
in ospedali o case di cura), o per l’adempimento di obblighi
penalmente rilevanti (ad es. il soccorso di persone vittime di
incidenti stradali).

Al
riconoscimento dell’infortunio in itinere si era giunti dopo una
cospicua casistica giurisprudenziale, ed ancora oggi si tratta di un
tema oggetto di interpretazioni giurisprudenziali chiarificatrici ed
innovative. Basti pensare all’infortunio occorso con
utilizzo
di un
mezzo di trasporto privato, ritenuto indennizzabile
a condizione che l’uso di tale mezzo sia necessitato (ad es.
per inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l’abitazione del
lavoratore al luogo di lavoro o per incongruenza degli orari dei
servizi pubblici con quelli lavorativi). Su questa scia si colloca la
sentenza n. 25742 del 10 dicembre 2007 con cui la Corte di Cassazione
ha accolto il ricorso di un impiegato di banca che ha subito danni
per essere stato investito mentre tornava a casa con il suo motorino,
durante la pausa pranzo, precisando che l’indennizzabilità
dell’infortunio ricorre a due condizioni: che il
break
sia così breve da non consentire al lavoratore di andare e
tornare dall’abitazione al luogo di lavoro con l’uso dei
mezzi pubblico,
in relazione alla
regolarità del servizio assicurato da questi ultimi (nel caso
in esame
non superava un’ora) e l’azienda non
sia dotata di mensa interna.

La
Corte accogliendo il ricorso ha rinviato la causa alla Corte
d’Appello competente territorialmente, che dovrà riesaminare
il caso valutando se gli orari dei mezzi pubblici, la distanza fra la
casa e la banca e il tempo a disposizione permettano effettivamente
al lavoratore di evitare l’uso del proprio mezzo, ossia se il
lavoratore ha preso il proprio mezzo per reale necessità e non
per sua libera scelta.

Erminia
Acri-Avvocato