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Il costruttore può imporre un suo amministratore?


Secondo
la disciplina del codice civile -art. 1129-
è
obbligatoria la nomina di un amministratore solo se in un condominio
vi sono più di quattro condomini
, ma, se i condomini sono
meno di cinque, la nomina è comunque consentita.

Dato
il carattere fiduciario del rapporto che lega l’amministratore ai
condomini, l’elezione è attribuita esclusivamente
all’assemblea condominiale
e l’incarico può essere
conferito, oltre che a una persona fisica, anche a una persona
giuridica. Se, però l’assemblea non provvede, la nomina è
fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso pure di un
solo condomino.

Inoltre,
le disposizioni sulla nomina dell’amministratore contenute
nell’art.1129 c.c. sono definite inderogabili dall’art.1138
c.c.: ciò vuol dire che si tratta di regole che non possono
subire modificazioni neppure con

un regolamento contrattuale, approvato, cioè, da tutti i
condomini.

Pertanto,
la prassi secondo cui il costruttore, unico originario
proprietario dell’edificio, si riserva il diritto di
nominare l’amministratore del condominio per un certo periodo
di tempo, facendo inserire tale clausola nei rogiti notarili,
è
da ritenere nulla
, come affermato in più occasioni dalla
giurisprudenza, sicchè nonostante l’abitudine di far
ratificare tale nomina dall’assemblea condominiale, è
opportuno tenere presente che gli acquirenti-condomini sono liberi di
convocare l’assemblea scegliendo qualsiasi altro candidato.

Erminia
Acri-Avvocato