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Il
condominio non può esigerle dal conduttore. Lo chiarisce una
recente sentenza della Cassazione.


E’
prassi diffusa quella del pagamento delle spese condominiali di
pertinenza del conduttore direttamente da quest’ultimo al condominio,
che, però, nel caso di mancato pagamento, non può
iniziare alcuna azione legale nei confronti dell’inquilino.

Infatti,
la legge n. 392 del 1978 prevede, tra gli altri, l’obbligo del
conduttore di corrispondere al proprietario le spese condominiali
entro 2 mesi dalla richiesta, ma nei confronti del condominio, anche
dopo l’entrata in vigore della citata legge 392, sono obbligati
al pagamento, anche delle quote a carico dell’inquilino, soltanto i
proprietari delle varie porzioni di piano di un edificio, salvo il
diritto ad essere rimborsati dai conduttori.

Questo
principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione
con la recente sentenza n. 17619/07, in cui si precisa che il
condominio non può esigere il pagamento delle spese
condominiali direttamente dai conduttori
perchè tra
“questi ultimi e il condominio,…., non si instaura alcun
rapporto che legittimi l’esercizio di azioni dirette verso gli
uni da parte dell’altro”
, neppure in quelle ipotesi –
come quella esaminata dalla Corte – in cui gli inquilini abbiano
sempre provveduto a pagare personalmente e spontaneamente gli oneri
condominiali direttamente al condominio, essendo ormai disatteso
dalla giurisprudenza l’orientamento teso ad estendere gli obblighi
dei condomini a chi si sia comportato come tale (cosiddetto
condomino
apparente”
).


Erminia
Acri-Avvocato