Sempre ammesso in misura ridotta?
“La
scorsa estate non ho dato la precedenza ad un pedone sulle strisce
pedonali e non mi sono fermato al fischio dei vigili. Mi hanno detto
che in questo caso, quando mi arriverà la multa, non potrò
pagarla in misura minima: è vero?”
L’art.
202 del Codice della Strada prevede che il trasgressore possa pagare
entro 60 giorni dalla contestazione dell’infrazione stradale – o
dalla notificazione del relativo verbale -, un importo pari al minimo
fissato dalle singole norme violate, appunto una sanzione in misura
ridotta. Non sono previste riduzioni, invece, per eventuali sanzioni
accessorie (sospensione o ritiro patente, decurtazione punti,
ecc.).
Tuttavia,
il pagamento in misura ridotta è escluso se il conducente del
mezzo non si è fermato pur ricevendone l’ordine dalle forze
di Polizia, oppure si e’ rifiutato di esibire il documento
d’identita’, la patente, il libretto o altri documenti che si è
obbligati a tenere con sè per la guida di un dato veicolo.
Erminia
Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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