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Sempre ammesso in misura ridotta?



La
scorsa estate non ho dato la precedenza ad un pedone sulle strisce
pedonali e non mi sono fermato al fischio dei vigili. Mi hanno detto
che in questo caso, quando mi arriverà la multa, non potrò
pagarla in misura minima: è vero?”


L’art.
202 del Codice della Strada prevede che il trasgressore possa pagare
entro 60 giorni dalla contestazione dell’infrazione stradale – o
dalla notificazione del relativo verbale -, un importo pari al minimo
fissato dalle singole norme violate, appunto una sanzione in misura
ridotta. Non sono previste riduzioni, invece, per eventuali sanzioni
accessorie (sospensione o ritiro patente, decurtazione punti,
ecc.).

Tuttavia,
il pagamento in misura ridotta è escluso se il conducente del
mezzo non si è fermato pur ricevendone l’ordine dalle forze
di Polizia, oppure si e’ rifiutato di esibire il documento
d’identita’, la patente, il libretto o altri documenti che si è
obbligati a tenere con sè per la guida di un dato veicolo.


Erminia
Acri-Avvocato