Solo per divieto di sosta, secondo la Cassazione.
Molta
attenzione ha suscitato la recente sentenza n.16777/2007,
con cui la Corte di
Cassazione ha accolto il ricorso avverso
una sentenza del Giudice di Pace di Roma che
aveva confermato una contravvenzione elevata da un
ausiliario del traffico per
aver circolato, l’automobilista,
in una corsia riservata agli autobus.
“Gli
ausiliari del traffico, sono legittimati ad accertare e contestare
violazioni a norme del Codice della strada solo per quanto concerne
le disposizioni in materia di sosta -ha
precisato la Corte-. Pertanto, se le violazioni riguardano
altre condotte, come la circolazione in corsie preferenziali, i
cosiddetti “vigilini” non possono fare multe.
Infatti,
il legislatore, ha previsto che determinate funzioni, obiettivamente
pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati, che
abbiano una particolare investitura da parte della PA, in relazione
al servizio svolto, proprio in considerazione della rilevanza dei
problemi delle soste e parcheggi, soprattutto nei centri urbani. Ma,
come sottolineato dalla Cassazione, in base alla legge n. 127 del 15
maggio 1997, “l’attribuzione
degli ausiliari
è strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità
dei parcheggi che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave
problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati”,
sicchè il potere di accertamento delle violazioni di questo
personale deve essere limitato alle sole violazioni del Codice della
Strada inerenti la sosta dei veicoli, mentre in casi, come quello
esaminato, di circolazione di automobili private in corsie riservate
ai mezzi pubblici, l’accertamento può essere compiuto dal
personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone
(art. 17, co. 132, della legge n. 127/1997.
Agli
ausiliari può, altresì, essere conferita anche la
competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente
dove venga impedito di accedere ad un altro veicolo, regolarmente in
sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta in seconda fila.
Erminia
Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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