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Multa
nulla se l’apparecchio non è segnalato.

L’attuale
normativa in materia di circolazione stradale prevede che il
controllo dei limiti di velocità può essere
affidato ad apposite apparecchiature (autovelox) sulle
autostrade, sulle strade extraurbane, sulle strade
urbane di scorrimento
individuate
con
decreto del
Prefetto.

In
particolare, l‘accertamento elettronico può essere
effettuato dagli organi di polizia stradale utilizzando o installando
dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati
al rilevamento a distanza delle violazioni

alle norme di comportamento,
purchè ne
sia data informazione agli automobilisti, come prescritto
dalla Legge n.168/2002 che, da una parte, ha disposto la
possibilità di accertare le infrazioni alle norme sulla
velocità e sul sorpasso, in alcuni tipi di strade, senza
necessità della presenza degli agenti, dall’altra, ha previsto
l’obbligo di rispettare la normativa sulla privacy nel caso di
accertamento delle violazioni con strumenti di rilevamento a distanza
(“la violazione deve essere documentata con sistemi
fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel
rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza
personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le
modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito
amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo
ovvero il responsabile della circolazione”
).

In
conseguenza della Legge n.168/2002, quindi, l’autovelox deve
essere segnalato, e la mancanza, in loco, di cartelli che ne
indichino la presenza determina la nullità delle multe
elevate
. Ciò è stato precisato dalla Corte di
Cassazione,
con la recente sentenza n.12833 del
31.05.2007
, con cui è stato rigettato il ricorso proposto
dal Ministero dell’Interno contro una sentenza del Giudice di Pace di
Lagonegro, che aveva annullato una multa per eccesso di velocità
per la mancanza di cartelli segnalanti la presenza dispositivi di
rilevamento elettronico della velocità. La norma che prevede
l’obbligo di informazione della presenza di autovelox agli
automobilisti, infatti, secondo la Corte, ha natura di “norma
imperativa”, e l’inosservanza di essa determina la nullità
del verbale di accertamento perché emesso in violazione di
legge.

Erminia
Acri-Avvocato