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In arrivo sanzioni più severe.


La
normativa attualmente vigente, in particolare l’art. 186 del Codice
della Strada, stabilisce il divieto di guidare in stato di
“ebbrezza” in conseguenza all’uso di bevande alcoliche
determinando le modalità di accertamento del tasso alcolico,
che viene effettuata mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata
– con l’uso dell’etilometro – e attraverso esame del
sangue.

Lo
stato di “ebbrezza” ricorre ove dall’accertamento
risulti una concentrazione di alcol superiore a 0,5 grammi per litro
di sangue (g/l). La concentrazione di alcol deve risultare da almeno
due prove, entrambe sopra il limite legale, eseguite ad un
intervallo di tempo di 5 minuti l’una dall’altra.

Il
conducente che risulti in stato di ebbrezza è punito, ove il
fatto non costituisca un reato più grave, con l’arresto fino
ad un mese e con l’ammenda da € 258 a € 1032.
All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3
mesi, oppure da un mese a 6 mesi se il soggetto compie più
violazioni nel corso di un anno.

Con
la sospensione della patente il Prefetto ordina che il conducente si
sottoponga a visita medica, che deve essere effettuata entro 60
giorni. Se la visita non è eseguita nel termine di 60 giorni,
il Prefetto può disporre la sospensione della patente fino
all’esito della visita medica. Inoltre, ove al momento
dell’accertamento risulti una concentrazione di alcol superiore ad
1,5 grammi per litro di sangue, in aggiunta alle sanzioni già
menzionate, il Prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione
della patente fino all’esito della visita medica.

Se
a guidare in stato di ebbrezza è il conducente di un autobus o
di un veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t, è
previsto che con la sentenza di condanna è disposta anche la
revoca della patente.

Invece,
il conducente che rifiuti di sottoporsi all’accertamento
dell’alcolemia è punito con la stessa pena prevista per la
guida in stato di ebbrezza.

La
guida in stato di ebbrezza o il rifiuto di sottoporsi alla prova
dell’etilometro comportano una decurtazione di 10 punti dalla patente
del conducente.

Ebbene,
a distanza di 4 anni dall’introduzione della patente a punti e di
norme sanzionatore più aspre, dopo una graduale riduzione
degli incidenti stradali, si è verificato un andamento in
senso contrario, ed il progressivo aumento dei traumatismi da
circolazione stradale sembra attribuibile proprio all’abuso di
bevande alcoliche e droghe. Ecco perchè, il 16 marzo u.s., il
Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge in tema di
sicurezza stradale, che modifica il Codice della Strada vigente, allo
scopo di contrastare e sanzionare i comportamenti pericolosi nella
guida su strada.

Il
‘pacchetto’, infatti, prevede sopratutto sanzioni più gravi
per chi supera i limiti di velocità – ridotti a 120 km
orari su autostrade e grandi strade – e per chi fa uso di
apparecchiature radiotrasmittenti durante la guida, con previsione,
in tale caso, anche della sospensione della patente. Inoltre, prevede
la revoca della patente per chi faccia inversione di marcia o superi
lo spartitraffico o percorra la carreggiata in senso opposto a quello
previsto in autostrada o sulle strade extraurbane principali; un
inasprimento della decurtazione dei punti, un aumento della misura
delle pene pecuniarie e di detenzione per chi guidi in stato di
ebbrezza; nonché, per i comportamenti ad alto rischio, la
confisca del veicolo, e forme di pena alternative quale l’obbligo si
svolgere servizi di utilità sociale, come fornire assistenza
alle persone vittime di incidenti stradali rimaste inabili.

Non
resta che attendere se queste e le altre misure proposte dal governo
troveranno accoglimento in Parlamento.

Erminia
Acri-Avvocato