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Depennata
la decurtazione dei punti per il proprietario del veicolo,
proliferano le sanzioni per omessa comunicazione dei dati del conducente, ma , forse, spariranno anche queste.


Secondo
le attuali norme del Codice della Strada, ad ogni patente rilasciata
è assegnato un punteggio iniziale di 20 punti, che vengono
registrati nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, a cura
del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

Al
punteggio iniziale vengono detratti i punti previsti a seconda delle
infrazioni stradali commesse. Quando siano accertate
contemporaneamente più violazioni che comportano la
decurtazione di punteggio ma non la sanzione accessoria di
sospensione o di revoca della patente, vengono decurtati al
massimo
15 punti.

I
punti possono essere detratti solo quando sia stata pagata la
sanzione, oppure quando sia trascorso il termine per proporre ricorso
contro il verbale di violazione, oppure quando il ricorso proposto
sia stato respinto.

La
decurtazione dei punti era prevista, originariamente, anche nei casi
in cui il conducente non fosse stato identificato, fino alla sentenza
n.27/2005 della Corte Costituzionale, con cui è stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 126 bis comma 2
d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui dispone la
detrazione dei punti, nel caso di mancata identificazione del
conducente, nei confronti del proprietario del veicolo, salvo che lo
stesso non comunichi all’organo accertatore i dati personali e della
patente del conducente al momento della commessa violazione.

Tuttavia,
depennata la sanzione della decurtazione del punteggio a carico del
proprietario renitente all’obbligo di informazione dei dati del
conducente, lo stesso proprietario resta soggetto ad una sanzione
pecuniaria stabilita, inizialmente, in una somma da Euro 370 a Euro
1.485, fino all’approvazione del Decreto Legge n.262/2006, convertito
in legge n.286/2006 che ha ridotto la sanzione al pagamento di una
somma da Euro 250 a Euro 1.036.

Ebbene,
v’è la possibilità che anche anche questa sanzione
sparisca
: la Procura Generale presso la Corte di Cassazione
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
della normativa che la prevede per contrasto con gli artt. 2,
24, 39 e 97 della Costituzione in considerazione del fatto che non è
possibile esigere, soprattutto nel caso di uso promiscuo del veicolo,
che il proprietario ricordi a chi abbia consegnato le chiavi del
veicolo in un determinato giorno passato, e poi, anche ove lo
ricordi, lo stesso potrebbe non essere in grado di dimostrare ciò
che gli viene chiesto. Inoltre, si tratta di normativa che non è
direttamente collegata alla violazione commessa dal conducente – in
relazione alla quale il proprietario è comunque tenuto al
pagamento della sanzione – ma è diretta solo a
permettere alla pubblica amministrazione di applicare la sanzione
della decurtazione dei punti nei confronti del conducente. In
sostanza, il rischio della mancata individuazione del conducente che
abbia violato il Codice della Strada, è trasferito dalla
pubblica amministrazione sul proprietario del veicolo, che è
tenuto ad accusare se stesso oppure altri, ma anche, nel secondo
caso, a dimostrarne la colpevolezza.

In
attesa che la Corte Costituzionale si pronunci, è opportuno
verificare attentamente il singolo verbale di applicazione della
sanzione in esame, per valutare comunque l’utilità di
impugnarlo in considerazione del momento e del modo in cui sia stata
accertata e contestata la violazione. Ad esempio, non è
infrequente che sia sanzionato il proprietario del veicolo nonostante
sia stato proposto ricorso contro il verbale di accertamento
dell’infrazione stradale, mentre la sanzione per non avere fornito i
dati del conducente dell´automezzo non può essere
irrogata finchè il ricorso è pendente o se la sentenza
non è ancora passata in giudicato.

Erminia
Acri-Avvocato