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La registrazione delle testate on-line è un obbligo.

Molto clamore e confusione ha destato la legge n.62 del 2001 sull’editoria
e sui prodotti editoriali, che ancora pone non pochi dubbi
interpretativi, soprattutto riguardo all’obbligatorietà o meno
della registrazione di cui all’articolo 5 della legge sulla stampa
per i siti Internet.

Invero, la legge n. 62/2001 definisce il “prodotto editoriale
come “il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso
il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o,
comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni
mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o
televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o
cinematografici”. Esso comprende, quindi, sia l’editoria
tradizionale che l’editoria multimediale, e si individua per “essere
diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto
da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto”.

Ne consegue che la testata giornalistica on-line, quale “prodotto
editoriale
“, deve essere registrata nei tribunali
ed avere un direttore responsabile, un editore ed uno
stampatore.

Le testate soggette all’obbligo di registrazione, in base alla legge
n.47/1948 sono quelle quotidiane, settimanali, bisettimanali,
quindicinali, mensili, bimestrali o semestrali, caratterizzate,
secondo l’interpretazione della giurisprudenza, dalla raccolta, dal
commento e dall’elaborazione critica di notizie attuali destinate a
formare oggetto di comunicazione interpersonale; dalla tempestività
di informazione volta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza
e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della
dovuta attenzione e considerazione.

La Legge n.62/2001 non prevede, invece, nessun obbligo di
registrazione e nessun vincolo per i siti Internet
in quanto tali
, compresi quelli informativi.

Erminia Acri-Avvocato