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E’
soggetto all’irrogazione della sanzione prevista dall’art.
180/8° comma del codice della strada anche chi ha presentato
ricorso contro una
contravvenzione?

Qualche
mese addietro ho ricevuto una contravvenzione per eccesso di
velocità, che ho contestato con ricorso al Giudice di Pace di
Roma. Nei giorni scorsi mi è arrivata un’altra contravvenzione
perchè non ho provveduto a comunicare i dati del trasgressore
come richiesto dal precedente verbale entro il termine di gg. 60.
Devo pagare la somma di €250,00 + spese di notifica che mi
vengono richieste, o posso rifiutarmi?”

In
applicazione dell’art. 180 del codice della strada, in mancanza
di identificazione del conducente, è obbligatorio per l’organo
accertatore procedente alla richiesta al proprietario
dell’indicazione dei dati identificativi del conducente al
momento della violazione. Talvolta la richiesta viene inoltrata al
trasgressore unitamente al verbale o a breve distanza dalla sua
notifica.

Tuttavia
è da ritenere che tale richiesta di comunicazione sia
efficace solo dopo la definizione della contestazione, che si
perfeziona o con il pagamento della contravvenzione, o con il rigetto
dell’eventuale impugnativa proposta od infine, con il decorso
dei termini per l’impugnativa senza che essa sia stata
proposta.

Pertanto,
è illegittima l’applicazione della sanzione pecuniaria
di cui all’ottavo comma dell’art. 180 C.dS. fino a quando
pende l’opposizione che, se accolta, annullerebbe il fatto
illecito che forma il presupposto per l’applicazione di
qualsiasi sanzione, principale o accessoria.

Erminia
Acri-Avvocato