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Come
si ripartiscono tra i condomini le spese per la manutenzione del
tetto?


Nella
gestione condominiale, non di rado, sorgono controversie in ordine
alla ripartizione tra i condomini delle spese per la manutenzione, la
riparazione e la ricostruzione del tetto.Per individuare la
disciplina applicabile al caso specifico, innanzitutto, occorre
distinguere se il tetto è di proprietà comune o è
di proprietà esclusiva di un condomino.

Se
il tetto è di proprietà comune e copre tutto
l’edificio, le spese di manutenzione devono essere sostenute da
tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà (art.1117
e 1123 cod. civ.). Se le spese riguardano un tetto che, per la
conformazione dello stabile, copre solo una parte dell’edificio,
le stesse devono essere ripartite solo tra i condomini proprietari
delle unità immobiliari coperte dal tetto.

Quando,
invece, il tetto è di proprietà esclusiva di un
condomino, un terzo della spesa è a carico del proprietario
esclusivo del tetto e due terzi devono essere ripartiti tra i
proprietari degli immobili sottostanti (art.1126 cod. civ.).

Inoltre,
occorre tenere presente che non rientra tra i poteri dell’assemblea
condominiale l’eventuale modifica dei predetti criteri legali
di ripartizione delle spese, che possono essere derogati solo in base
ad una convenzione cui aderiscano tutti i condomini.

Erminia
Acri -Avvocato-