Il condomino è sempre “in colpa” per i danni cagionati dall’animale detenuto nel proprio appartamento o ha qualche possibilità di essere esonerato da responsabilità?
La detenzione di animali in un condominio è una facoltà spettante al singolo condomino, salvo che il regolamento condominiale di tipo contrattuale -cioè quello approvato da tutti i condomini- vieti ai condomini di tenere animali nelle parti di proprietà esclusiva dell’edificio.
Siffatto divieto, come la giurisprudenza ha precisato, non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, perchè questi ultimi non possono imporre limitazioni alle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle parti di proprietà esclusiva dell’edificio. Neppure l’assemblea, con delibera adottata a maggioranza, può imporre ai condomini il divieto di detenere animali negli appartamenti.
Tuttavia, in ogni caso, ove gli animali rechino disturbo ai condomini, si può chiede al giudice di ordinare, con provvedimento di urgenza, l’allontanamento degli animali dagli appartamenti in cui sono tenuti – affidando l’esecuzione ad organi pubblici- con divieto assoluto di ritorno nell’edificio condominiale, accertata l’intollerabilità di tali disturbi (il limite di tollerabilità ha carattere non assoluto, ma relativo, sicchè deve essere individuato nel caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali del luogo, delle attività normalmente svolte, del sistema di vita e delle abitudini della popolazione).
Per i danni cagionati ad altri condomini dagli animali detenuti in condominio, si applica l’art. 2052 del codice civile, che stabilisce a carico del proprietario dell’animale (o di colui che si serve dell’animale, per tutto il periodo in cui lo ha in uso) una presunzione di responsabilità. Ciò vuol dire che il proprietario dell’animale è tenuto a risarcire il danno causato dal fatto proprio dell’animale, indipendentemente dal fatto che il comportamento dannoso di quest’ultimo sia stato causato da impulsi interni imprevedibili o inevitabili, ed a prescindere dall’uso della comune diligenza, da parte del proprietario, nella custodia dell’animale.
Per escludere la sua responsabilità, il proprietario deve provare il caso fortuito, in cui rientra ogni circostanza estranea al proprietario che costituisca causa autonoma dell’evento dannoso, ivi compresa anche la colpa del soggetto danneggiato, che, però, per avere effetti liberatori, deve consistere in un comportamento che abbia avuto un ruolo determinante nella produzione del danno.
Per ulteriori informazioni si rinvia all’articolo “Detenzione di animali negli edifici condominiali”, dello stesso autore.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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