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La nostra legge prevede che un minore possa essere affidato ai servizi sociali, dalla competente autorità giudiziaria, restando collocato presso il proprio genitore naturale.

In tali casi, il lavoratore, col quale il figlio conviva anche se formalmente affidato ai servizi sociali, mantiene il diritto alla corresponsione di assegni familiari per il minore stesso?

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, stabilendo, con la sentenza 11876/2003, che gli assegni familiari per i figli conviventi spettano anche in caso di affidamento ai servizi sociali.

Questo perchè il provvedimento di affidamento non determina di per sé modifiche in ordine al dovere di mantenere il minore, come risulta anche dalla norma (art. 25 del Rdl 1404/1934) secondo cui le spese di affidamento, seppure anticipate dall’erario, restano comunque a carico del genitore.

Pertanto, anche qui opera la presunzione in base alla quale i figli ed equiparati devono ritenersi a carico del capofamiglia quando convivano con lo stesso. Infattinel caso di collocamento presso la famiglia di origine del minore affidato al servizio sociale, si realizza un’ipotesi di convivenza, con tutti i relativi oneri economici per il mantenimento del minore a carico del capofamiglia, salva la prova, da parte di chi deve corrispondere l’assegno per il nucleo familiare, che, nel caso specifico, la collocazione presso la famiglia non comporta oneri di mantenimento a carico del genitore.

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