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Il trasportato senza cinture ha diritto al risarcimento dei danni?

Il Codice della Strada prevede, per i passeggeri, l’obbligo di indossare la cintura di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia, con conseguente sanzione amministrativa a loro carico, in caso di mancato uso delle cinture (salvo che si tratti di minore).





Pertanto, qualora la persona trasportata abbia subito lesioni, in conseguenza di un sinistro stradale, per l’omesso uso delle cinture di sicurezza, secondo i giudici, il danneggiato ha tenuto un comportamento “colposo” nella causazione del danno, che giustifica la riduzione del risarcimento, ove sia dimostrato che il corretto uso delle cinture avrebbe ridotto o del tutto evitato il danno.

Il conducente del veicolo, peraltro, è tenuto ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di rifiuto, anche a rifiutarne il trasporto o sospendere la marcia; perciò, quando la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza – qual è la circolazione del veicolo senza che il trasportato abbia indossato la cintura di sicurezza – sia imputabile al comportamento, non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), si verifica un’ipotesi di “cooperazione” nel fatto dannoso.

In tali situazioni, il conducente del veicolo risponde dei danni all’integrità fisica subiti dal trasportato, per non aver imposto al suo passeggero l’uso della cintura o sospeso la marcia in caso di rifiuto, nella misura in cui la produzione del danno è da ascriversi al suo comportamento – come precisato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3098/2004-.

Erminia Acri-Avvocato