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Qualche ‘dritta’ su come comportarsi quando si riceve una raccomandata vuota.



In linea generale, una comunicazione si considera conosciuta nel momento del suo arrivo all’indirizzo del destinatario (presunzione di conoscenza ai sensi dell’art.1335 cod.civ.).

L’uso della lettera raccomandata, da parte del mittente, costituisce prova certa della spedizione -attestata dall’ufficio postale mediante la relativa ricevuta- da cui, pure in mancanza dell’avviso di ricevimento, si può presumere l’arrivo della stessa al destinatario.

Se la lettera è spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, quest’ultimo fornisce la prova dell’arrivo a destinazione del documento.

L’invio di una lettera ordinaria, invece, non è sufficiente a far presumere l’arrivo a destinazione.

Pertanto, nel caso di comunicazione spedita con lettera raccomandata in plico chiuso, qualora la busta venga consegnata vuota, è opportuno che il destinatario contesti questa circostanza al mittente e, ancor prima all’incaricato del servizio postale che effettui la consegna, altrimenti rischia di subire le conseguenze della presunzione di conoscenza del contenuto della raccomandata stessa.

Infatti, in un eventuale giudizio, incombe sul destinatario l’onere di dimostrare di aver ricevuto una busta vuota, mentre il semplice assunto che la raccomandata non conteneva nulla è considerato dai giudici una “mera escogitazione“, una “tesi inattendibile” (Cassazione civile n.4083/78; n.6024/91; n.4878/92).

Erminia Acri-Avvocato