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….. perde automaticamente il diritto di essere mantenuto dai genitori?

“La convivenza more uxorio della figlia ventenne col proprio fidanzato, che svolge regolare attività lavorativa, é equiparata al matrimonio e può comportare la revoca dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore non affidatario?”

Il nostro ordinamento prevede che entrambi i genitori – indipendentemente dal fatto di essere separati o divorziati, affidatari o non affidatari – hanno l’obbligo di mantenere i figli, senza stabilire un termine alla durata del mantenimento.

La giurisprudenza interpreta la norma nel senso che l’obbligo di mantenimento non cessi automaticamente col compimento della maggiore età, ma duri finché il figlio non sia in grado di provvedere da solo al proprio sostentamento, a meno che il mancato inserimento nel mondo del lavoro non dipenda da colpa del figlio, come ad es. nel caso in cui si sia rifiutato di lavorare. Altresì, si ritiene che l’obbligo di mantenimento cessi quando il figlio, anche se non autonomo economicamente, contragga matrimonio, perché in questo caso prevale l’obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge.

Pertanto, poichè al matrimonio non è equiparabile la convivenza more uxorio, nel caso in esame è da ritenere cessato l’obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne da parte dei genitori solo se la figlia non è autonoma economicamente e ciò dipenda da colpa della stessa.

Erminia Acri-Avvocato