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I condomini possono installare antenne ricetrasmittenti sul tetto comune, anche se esiste già un’antenna centralizzata?


Il nostro legislatore (art. 1 della legge 6 maggio 1940 n. 554) ha stabilito che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all’installazione nella loro proprietà di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi, attribuendo, così, un diritto, a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti, all’installazione ed alla manutenzione degli impianti.

Tale diritto può essere esercitato anche contro la volontà di altri abitanti dello stabile ed anche comprimendo il diritto di proprietà altrui, giacchè è consentito, al proprietario dell’antenna, di attraversare la proprietà altrui per accedere al tetto, di proprietà comune od esclusiva, pur dovendosi, in quest’ultimo caso, contemperare le contrapposte esigenze del proprietario del tetto e del proprietario dell’antenna.

Come precisato da numerose sentenze, si tratta di un diritto di natura “personale” che, quindi, può essere esercitato da taluno indipendentemente dalla qualità di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere utente radio-televisivo, ed indipendentemente dall’esistenza, nell’edificio in condominio, di antenna televisiva centralizzata.

Erminia Acri-Avvocato