A quali condizioni?
L’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione è finalizzata ad assegnare agli assicurati un’indennità in caso di perdita del lavoro.
L’indennità ordinaria di disoccupazione, meglio nota come: “disoccupazione con i requisiti normali”, spetta anche ai precari, ai supplenti, ai docenti e Ata, a condizione che vantino un’anzianità assicurativa obbligatoria di almeno 2 anni contro la disoccupazione involontaria. La domanda si presenta all’Inps, su moduli predisposti dallo stesso ente previdenziale, entro 68 giorni dalla data di cessazione del lavoro, e dà luogo alla corresponsione di un importo mensile pari al 40 per cento dell’ultima retribuzione. L’indennità è versata dall’Inps con un assegno e decade quando il docente ricomincia a lavorare in base ad un nuovo incarico, oppure se l’interessato va in pensione.
Tuttavia, sono più frequentemente posseduti da coloro che, come i “supplenti”, lavorano solo occasionalmente, i cosiddetti requisiti “ridotti”, che danno luogo ad un’indennità calcolata in percentuale sulla retribuzione percepita l’anno precedente. In particolare occorrono:
– l’ iscrizione, per almeno una settimana della vita lavorativa, all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione prima degli ultimi due anni, con versamenti effettuati o dovuti;
– la prestazione di almeno 78 giorni di attività lavorativa (per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l’assicurazione obbligatoria) nell’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda; considerando non solo le giornate di lavoro effettivamente prestate, ma anche le festività, le ferie, i riposi, la maternità e assimilabili, purché retribuiti, coperti da contribuzione e relativi a un periodo considerato lavorativo;
– la cessazione del rapporto non avvenuta a seguito di dimissioni.
La domanda per l’indennità con ‘requisiti ridotti’ va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quelli in cui sono state totalizzate le 78 o più giornate che danno diritto all’indennità; deve essere indirizzata alle sezioni circoscrizionali per l’impiego e compilata in appositi moduli predisposti dall’Inps.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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