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Niente tasse per l’immobile inagibile.


Il Fisco, in relazione agli immobili, adotta misure diverse non solo a seconda dell’utilizzo che il contribuente fa del proprio immobile, ma anche nei casi di inagibilità.

Difatti, la legge prevede che nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica – non risolvibile con interventi di manutenzione- si può attivare una particolare procedura catastale per ottenere la variazione dell’accertamento catastale, in considerazione della mancanza dei requisiti che caratterizzano l’ordinaria destinazione dell’immobile. Si tratta, in sostanza, di inoltrare all’Ufficio del Territorio una denuncia di variazione, unitamente all’attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata presentata e per gli anni successivi, purchè l’immobile non sia di fatto utilizzato.

L’attivazione della suddetta procedura deve essere indicata dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi.

La denuncia di variazione non è obbligatoria nei casi in cui l’immobile sia distrutto o reso inagibile per eventi calamitosi e ciò risulti da un certificato del Comune attestante la distruzione o l’inagibilità totale o parziale dell’immobile stesso (ma v’è sempre l’obbligo di indicare questa circostanza nella dichiarazione dei redditi).

Se il contribuente omette di attivare la procedura di variazione, il reddito dell’immobile è assoggettato a imposizione secondo le modalità ordinarie.

Erminia Acri-Avvocato