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Spesso il proprietario, nelle locazioni di immobili urbani, chiede all‘inquilino il versamento di una somma come ‘cauzione’. Vediamo come è tutelato l’inquilino di fronte a questa richiesta.


Il nostro ordinamento giuridico prevede che, al momento della conclusione di un contratto di locazione di immobile urbano, le parti possono prevedere che l’inquilino versi al proprietario una somma a titolo di ‘deposito cauzionale’, la cui misura non può essere superiore a tre mensilità del canone di locazione (art.11 L.392/78).

Quindi, il deposito cauzionale non è imposto dalla legge al conduttore, ma può essere previsto, su accordo delle parti, nel contratto locazione, anche in misura inferiore a tre mensilità.

Una eventuale clausola contrattuale che stabilisse il deposito in misura superiore a tre mensilità sarebbe nulla. In tali casi, il conduttore che abbia versato la cauzione ha il diritto di ottenerne il rimborso.

Il deposito cauzionale serve a garantire il locatore per gli eventuali danni arrecati dall’inqulino all’immobile locato e per le somme di cui l’inquilino sia debitore al momento della cessazione del rapporto di locazione. Pertanto, il proprietario deve restituire il deposito cauzionale al conduttore al termine della locazione, se il conduttore ha provveduto all’adempimento di tutti i suoi obblighi.

Inoltre, è utile sottolineare che il deposito cauzionale produce interessi, che devono essere corrisposti dal proprietario all’inquilino alla fine di ogni anno, anche in mancanza di una sua espressa richiesta, poichè la cauzione non tradursi in un incremento del prezzo della locazione. Tuttavia, se il proprietario non provvede alla restituzione degli interessi alle scadenze annuali, deve versarli all’inquilino, unitamente al deposito cauzionale, al termine della locazione.

Erminia Acri-Avvocato