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In caso di mancata contestazione immediata della violazione, la contravvenzione è annullabile se manca un’adeguata motivazione.

Il Codice della Strada prevede che “La violazione, quando e’ possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta”(art. 200); e, inoltre, che “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento.”(art.201).

Lo stesso Codice della Strada individua una serie di cause che giustificano la mancata contestazione immediata, e cioè:

– impossibilita’ di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita’;

– attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

– sorpasso vietato;

– accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

– accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita’ che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiche’ il veicolo oggetto del rilievo e’ a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilita’ di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

– accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;

– rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Pertanto, al di là dei casi suddetti, in cui non è necessaria la contestazione immediata, l’accertatore ha l’obbligo di indicare, in maniera precisa e dettagliata, i motivi della mancata contestazione immediata della violazione.

Invero, sovente gli organi accertatori, in caso di contestazione non immediata, si limitano a riportare nel verbale di contestazione una generica descrizione del fatto nonché una insufficiente, se non addirittura contraddittoria, motivazione circa la mancata contestazione immediata, il che contrasta con la disciplina sopra citata, rendendo, così, annullabile il verbale di contestazione.

Questo principio ha trovato conferma in una sentenza del Giudice di Pace di Roma, depositata il 9/9/2003, con cui è stato accolto il ricorso di un motociclista, al quale era stata contestata genericamente la violazione dell’obbligo di svolta a destra. Nel caso in questione, il Giudice ha precisato che l’agente accertatore non aveva descritto la condotta positiva tenuta dall’utente della strada, e che lo stesso agente, avendo sostenuto, nel verbale, di non aver potuto precedere al fermo del veicolo per la “mancanza di condizioni di sicurezza e per essere impegnato nella regolamentazione della circolazione”, aveva indicato un motivo incongruo, contraddittorio e non plausibile, considerato che non è verosimile regolare il traffico ma contestualmente prendere nota della targa del veicolo circolante. Conseguentemente, “costituendo l’indicazione dei motivi e la loro non contraddittorietà un elemento fondamentale della procedura di contestazione successiva rispetto al momento d’accertamento della violazione“, data la loro mancanza, il verbale è stato annullato.

Erminia Acri-Avvocato