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……..la multa è annullabile se il segnale stradale è privo di alcune indicazioni.

Il Regolamento di attuazione del codice della strada prevede una serie di disposizioni sulla segnaletica verticale. In particolare, per i segnali che indicano un pericolo, un divieto o un obbligo, è stabilito che essi devono riportare, sul retro, le seguenti annotazioni:

– l’ente o l’amministrazione proprietari della strada;

il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l’anno di fabbricazione, nonchè il numero dell’autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla medesima ditta per la fabbricazione dei segnali stradali;

– gli estremi dell’ordinanza di apposizione.

Si tratta di disposizione importante, che, però, frequentemente non è osservata da parte degli enti proprietari delle strade, sicchè capita di imbattersi in segnaletiche irregolari, che, in quanto tali, non sono capaci di spiegare i propri effetti, come ritenuto dai giudici.

In proposito, si segnala una recente sentenza del Giudice di Pace di Roma –sez.IV, 26/02/2004- che ha accolto il ricorso di un avvocato il quale aveva ricevuto una contravvenzione stradale che faceva riferimento ad un segnale di divieto di sosta privo, sul retro, delle indicazioni prescritte dalla legge. Il giudicante ha annullato la contravvenzione in base alla documentazione fotografica dello stato dei luoghi al momento dell’evento, con cui il ricorrente ha dimostrato che la segnaletica era priva delle necessarie annotazioni.

Erminia Acri-Avvocato