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Una recentissima sentenza della Corte Costituzionale ha reso più agili i ricorsi contro le sanzioni amministrative, ammettendo il deposito del ricorso a mezzo posta.

In tema di sanzioni amministrative, tra cui rientrano le sanzioni per violazioni del codice stradale, si è sempre ritenuta esclusa la possibilità di proporre ricorso (tecnicamente “ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione”) a mezzo del servizio postale, coerentemente con l’interpretazione giurisprudenziale secondo cui il ricorso contro le ordinanze-ingiunzione che irrogano sanzioni amministrative non può essere inviato al giudice competente con plico postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria, con consegna a mani del cancelliere, perchè il deposito di atti può essere effettuato a mezzo del servizio postale solo quando vi sia una norma che lo preveda espressamente.

Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza 10-18 marzo 2004 n. 98, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che disciplina i ricorsi contro le sanzioni amministrative, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione stessa. Ciò in considerazione della semplicità che caratterizza questo particolare procedimento, in cui l’interessato ha facoltà di stare in giudizio personalmente, alle notificazioni provvede la cancelleria, e gli atti e la decisione, dato il valore generalmente modesto della causa, sono esenti da ogni tassa e imposta.


In particolare, secondo la Corte, la previsione del necessario accesso del ricorrente, o del suo difensore, alla cancelleria del giudice competente per depositare personalmente il ricorso “appare non solo incongrua nel suo formalismo, e perciò lesiva del generale canone di ragionevolezza, ma altresì tale da rappresentare – in palese contrasto con la ratio legis – fattore di dissuasione anche di natura economica dall’utilizzo del mezzo di tutela giurisdizionale, in considerazione tra l’altro dei costi, del tutto estranei alla funzionalità del giudizio, che l’intervento personale può comportare nei casi, certamente non infrequenti, in cui il foro dell’opposizione non coincida con il luogo di residenza dell’opponente”.

L’uso del servizio postale è, quindi, da ritenere ammesso anche in materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, poichè il verbale di accertamento è assimilato all’ordinanza- ingiunzione di cui alla norma oggetto del giudizio della Corte Costituzionale.

Erminia Acri-Avvocato