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Da un nostro lettore, rimedi da valutare

E’ utile riepilogare alcune comuni necessità in occasione del DDL di riforma delle garanzie per il mercato, attualmente in progetto. Come noto, per legge matematica ed economica, gli utili vengono generalmente riscossi dagli imprenditori, le perdite (e danni da scorrettezze) e gli errori gravano sui cittadini utenti consumatori da ultimo percossi sotto le più svariate “vesti”. Ma le istituzioni poco, nel passato, hanno manifestato di accorgersene; così, in Organi di vigilanza e controllo, come Banca d’Italia e CONSOB, i “controllori” sono sempre stati scelti dalle Istituzioni, senza diritto di partecipazione dei cittadini a tali organi.

Deve, a questo punto, essere anche ricordato che la nostra Repubblica è proclamata democratica dalla Costituzione (art.1), ma democratica non è in concreto, in quanto i rappresentanti dei cittadini nelle istituzioni poco sono condizionabili dagli elettori, molto dai finanziatori delle loro campagne elettorali, complice la c.d. delega in bianco (art 67 Cost), e campagne elettorali dalle promesse sempre più vaghe; pertanto, i cittadini, di fatto, non hanno reale voce in capitolo sulle scelte nelle sedi istituzionali, se non attraverso casuali coincidenze d’interessi.

Di questi assunti vi sono addirittura eloquenti manifestazioni formali, in occasioni nelle quali la magistratura riconobbe diritti ed il Governo e, poi, il Parlamento li negarono, addirittura con procedura d’urgenza, oltretutto ingiustificata ex art.77 Cost. Tutti ricorderanno alcuni casi clamorosi, come:

1) la legge salvabanche per gli interessi anatocistici, vietati dall’art 1283 c.c.- dal greco tokismos = usura, e ana= di nuovo -. A seguito di contenziosi sull’anatocismo, culminati, dopo decenni, con la censura da parte della Corte Costituzionale e della Cassazione, fu emanato l’art 25 del D.Lvo n.342/99,che sanò la prassi bancaria, impose una sorta di panacea sul contenzioso presente e passato, nonché un ceppo al prevedibile contenzioso futuro, statuendo, sic et simpliciter, la validità ed efficacia delle convenzioni anatocistiche contenute nei contratti bancari stipulati alla data di entrata in vigore del decreto, poi dichiarato incostituzionale con sentenza n.425/2000;

2) la legge salvabanche sugli interessi usurari, DL 394/2000, definito”interpretativo”, convertito in Legge n.24/2001, che, ancora per contrastare gli indirizzi della Cassazione, stabilì che gli interessi si intendono usurari al momento della stipula del contratto, indipendentemente dal momento del loro pagamento – anche questa disposizione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n.29/02;

3) la legge salvaassicuratori, DL 18/03, convertito in Legge n. 63/03, e salvaimprese in generale, istitutiva di un assai gravoso, per consumatori, grado d’appello nelle cause per i contratti di massa sotto i 1033 euro, mentre gli assicurati RCA vincevano nel 70% delle cause per il recupero dei sovracosti da illecita concorrenza sanzionata.

Uguale urgenza, peraltro, non si è riconosciuta per legiferare procedure per efficaci azioni giudiziarie inibitorie collettive, preventive di danni illegittimi agli interessi di gruppi di consumatori ed utenti. Insomma, qualunque riforma delle Autorità di vigilanza e controllo del mercato finanziario si intenda fare, sarebbe opportuno che, in attuazione dell’art 47 Cost (“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio”), dell’art. 41 Cost. (“l’iniziativa economica non può svolgersi in danno o contrasto con l’utilità sociale”),dell’art.118 Cost. (partecipazione, sulla base del principio di sussidiarietà, dei cittadini e loro associazioni, alle attività d’interesse generale ) che Governatore della banca d’Italia, Consob, Authority varie, istituite od istituende, siano organi sempre collegiali, e ne facciano parte, in numero uguale a quello dei componenti di scelta istituzionale, esponenti dei cittadini utenti- consumatori – contribuenti, da essi designati, con potere, almeno, di chiedere ed ottenere la convocazione per specifici OdG, di veto, di denuncia all’Autorità giudiziaria di eventuali attività criminose conosciute nell’esercizio dell’attività dell’Organo, di ottenere la divulgazione di connesse informazioni ed avvisi ritenuti utili, a carico obbligatorio dei più diffusi Media.

Francesco Battaglia