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Cosa deve fare il cittadino che incappa in una buca stradale?


Sono sempre più frequenti i casi di automobilisti che subiscono danni all’autovettura finita in una buca presente nel manto stradale, e di pedoni che riportano lesioni personali per cadute causate da buche e sconnessioni nelle strade.

In queste situazioni l’ente proprietario della strada è responsabile dei danni provocati da difetti del manto stradale soltanto se la situazione di pericolo, che ha causato il danno, non era, al momento del fatto, né visibile né prevedibile.

Infatti, l’ente è tenuto ad osservare il principio del “neminem laedere”, che impone di mantenere le strade in condizioni tali da non costituire per l’utente un’insidia o un trabocchetto. Ad esempio, è configurabile l’insidia quando un pedone, nello scendere da un marciapiede, sprofondi in una buca ricoperta di giornali ed altri detriti, oppure quando un’autovettura finisca in una buca non visibile e non adeguatamente segnalata.

Pertanto, il cittadino che ha subito un danno del genere non è del tutto deresponsabilizzato, ma deve dimostrare di essersi comportato con la dovuta diligenza e di essere incorso in un ostacolo non visibile ed imprevedibile.

Se la situazione di pericolo che ha prodotto il danno era realmente imprevedibile, il danneggiato, per ottenere il risarcimento, dovrà provare l’insidiosità ed il nesso di causalità tra la situazione di pericolo ed il danno. A tale scopo è opportuno richiedere, al momento del fatto, l’intervento dei Vigili Urbani (o della Polizia o dei Carabinieri), che verbalizzano l’accaduto, e, nel caso di lesioni personali, recarsi al Pronto Soccorso.

La richiesta del risarcimento del danno dovrà essere inviata all’ente proprietario della strada – il quale, se assicurato, inviterà il danneggiato a rivolgersi direttamente alla Compagnia di Assicurazione – , e, in caso di diniego del risarcimento, occorrerà citare in giudizio l’ente proprietario della strada.

Erminia Acri-Avvocato