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Come funziona questo meccanismo e quando è possibile contestarne la legittimità?

Da qualche mese una pioggia di fermi amministrativi disposti dagli enti di riscossione dei tributi sta creando gravi disagi sia agli automobilisti sia all’ACI.

Nel caso di mancato pagamento di imposte, in base al decreto legislativo n.193 del 2001, la società incaricata della riscossione dei tributi, trascorsi 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, può provvedere al fermo del veicolo del contribuente ordinando al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) di trascrivere il provvedimento ed informandone il contribuente moroso.

Il fermo amministrativo comporta la perdita delle garanzie assicurative ed il rischio, in caso di uso del veicolo, di dover pagare una somma da € 312,97 a € 1.251,89, a titolo di sanzione amministrativa, oltre al trasporto del veicolo in un deposito autorizzato, con spese di trasporto e custodia a carico del proprietario.

L’auto può essere ”liberata’pagando l’importo dovuto, a seguito del quale l’ente di riscossione provvederà alla revoca del fermo, ed il contribuente potrà ottenere, quindi, la cancellazione del provvedimento presso il PRA, esibendo il provvedimento di revoca e la ricevuta di pagamento, e pagando le spese relative all’iscrizione ed alla cancellazione del fermo. Tutto ciò comporta il passaggio da un ufficio all’altro con notevole impiego di tempo.

In quali casi ci si può opporre al provvedimento di fermo?

Secondo molti operatori del diritto, il ricorso al fermo è abusivo ed illegittimo sotto diversi aspetti, innanzitutto perchè non è stato ancora emanato il regolamento di attuazione che dovrebbe stabilire le modalità, i termini e le procedure per l’utilizzo di questo strumento.

Tuttavia, per valutare l’opportunità di contestare il provvedimento, occorre controllare:

– se sono state rispettate le norme che prevedono il contenuto della cartella esattoriale e le modalità di notifica;

– gli elementi sulla base dei quali e’ stata disposta l’iscrizione a ruolo;

– l’indicazione specifica di tutte le somme di cui è richiesto il pagamento.

Laddove, invece, il fermo sia stato disposto per errore -caso purtroppo frequente!-, perchè il tributo è già stato pagato oppure c’è stato un provvedimento di sospensione o di sgravio, è sufficiente che il destinatario del provvedimento ne faccia comunicazione all’ente di riscossione e quest’ultimo dovrà provvedere alla cancellazione del provvedimento.

Erminia Acri-Avvocato