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Un lettore ci chiede se ? tenuto a mantenere il figlio maggiorenne disoccupato, sposato e con un figlio. Vediamo la soluzione offerta dal nostro ordinamento.



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Il Codice Civile prevede che entrambi i genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli, senza stabilire un termine alla durata del mantenimento (art.147). La giurisprudenza, da diverso tempo, interpreta la norma nel senso che l’obbligo di mantenimento non cessi automaticamente col compimento della maggiore età, ma duri finché il figlio non sia in grado di provvedere da solo al proprio sostentamento, a meno che il mancato inserimento nel mondo del lavoro non dipenda da colpa del figlio, come ad es. nel caso in cui si sia rifiutato di lavorare.

Inoltre, si ritiene che l’obbligo di mantenimento cessi quando il figlio, anche se non autonomo economicamente, contragga matrimonio, perché in questo caso prevale l’obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge.

Tuttavia, quando il figlio, dopo aver raggiunto un’indipendenza economica, sia caduto in uno stato di bisogno, cioè di totale assenza di mezzi di sostentamento, v’è a carico dei genitori l’obbligo di fornirgli i c.d. alimenti, ossia i mezzi necessari perché conduca una vita dignitosa (art.433 cod.civ.).

Per quanto riguarda il mantenimento del nipote, secondo la disposizione dell’art.148 del codice civile, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti per mantenere i figli, gli altri ascendenti hanno l’obbligo di fornire ai genitori i mezzi perché possano provvedere al mantenimento dei propri figli.


Pertanto, alla luce delle suddette disposizioni, nel caso prospettato, sussiste l’obbligo dei genitori di provvedere al sostentamento del figlio e del nipote. Sembra opportuno aggiungere che analogo obbligo grava sui genitori della nuora nei confronti della figlia.


(Per maggiori spiegazioni si può consultare l’articolo “Figli maggiorenni: cessa l’obbligo di mantenimento ?” – settore legale – oppure scrivere all’autore).

Erminia Acri – Avvocato