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Un lettore ci chiede informazioni sull?iter burocratico da affrontare per ottenere l?adozione di un bambino.


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E’ possibile presentare una domanda per l’adozione nazionale ed una per l’adozione internazionale per aumentare le possibilità di riuscita: con la prima si può ottenere in adozione un bambino cittadino italiano, con la seconda un bambino straniero.

Nel caso dell’adozione nazionale il primo passo da fare è la presentazione della domanda di adozionepresso il Tribunale dei minorenni della propria zona di residenza. La domanda, con cui gli aspiranti all’adozione esprimono la loro “disponibilità” all’adozione, può essere presentata contestualmente in più Tribunali, purché se ne dia notizia sulla domanda stessa (per la documentazione da allegare è opportuno chiedere informazioni presso la cancelleria del Tribunale ove si intende presentare la domanda).

Gli aspiranti genitori adottivi devono in primo luogo rispondere ai seguenti requisiti: 

– la coppia deve essere sposata da almeno tre anni;

– la coppia non deve avere in corso alcuna separazione, neppure di fatto; 

l’età dei genitori deve superare di almeno 18 anni ma non più di 45 anni l’età del il figlio da adottare;
– la coppia deve essere capace di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo (requisiti che saranno oggetto dell’indagine dei servizi sociali, dopo il primo controllo da parte del Tribunale).

Se il Tribunale per i minorenni rileva la carenza dei requisiti sopra descritti, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità, altrimenti il giudice minorile trasmette la documentazione relativa alla coppia ai servizi sociali degli Enti locali.


A questo punto, la coppia è sottoposta ad esame da parte degli assistenti sociali e degli psicologi dei servizi sociali del luogo di residenza dei coniugi, che si conclude con l’invio di una relazione al Tribunale per i Minorenni. Dopo questa fase inizia l’attesa da parte della coppia nella speranza di ottenere l’affidamento di un minore.


L’iter può concludersi con l’affidamento preadottivo del minore, durante il quale la famiglia è sottoposta a vigilanza da parte del Tribunale tramite il giudice tutelare ed i servizi sociali. Alla fine di questo periodo il Tribunale pronuncia l’adozione del minore se la reputa conveniente nell’interesse del minore stesso.


La domanda dura tre anni, ma può essere ripresentata ove decada senza che la coppia abbia ottenuto l’abbinamento ad un bambino.

Per l’adozione internazionale occorre presentare una domanda al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza di almeno uno dei coniugi, allo scopo di ottenere la dichiarazione di idoneità ad adottare il minore.

Pure in questo caso la coppia è sottoposta ad indagine da parte degli assistenti sociali e degli psicologi dei servizi sociali, al cui termine viene inviata apposita relazione al Tribunale dei Minorenni che, se la valutazione è positiva, emette il decreto di idoneità per l’adozione all’estero e la coppia, a questo punto, può rivolgersi ad un’associazione riconosciuta dal Ministero degli Affari Sociali per le adozioni presso uno Stato straniero.


( Per maggiori informazioni potete consultare l’articolo ‘Adozione: un percorso avventuroso’-Settore legale- oppure scrivere all’autore).

Erminia Acri -Avvocato