Su richiesta di un lettore vi indichiamo come pu? tutelarsi il proprietario che, avendo dato in locazione un immobile urbano, si vede rifiutare, da parte dell?inquilino, il pagamento delle spese condominiali imposte a quest?ultimo dalla legge.
Sono proprietario di un appartamento dato in locazione; l’inquilino non paga il condominio e l’amministratore pretende da me il pagamento delle quote invase. Chi deve pagare?
La normativa sulle locazioni impone agli inquilini, oltre al pagamento del canone di locazione, anche quello del pagamento delle spese condominiali c.d. ordinarie (il servizio di pulizia; il funzionamento e l’ordinaria manutenzione dell’ascensore; la fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria; lo spurgo dei pozzi neri e delle latrine; la fornitura di altri servizi comuni; il servizio di portineria nella misura del 90%, salvo che sia stata stabilita una misura inferiore) -art.9 Legge n.392/78-.
Tale disposizione è derogabile a favore del conduttore, cioè le parti nel contratto possono porre le suddette spese, in tutto o in parte, a carico del proprietario, ma, in mancanza di un apposito patto, gli oneri condominiali sono a carico dell’inquilino.
L’inquilino deve provvedere al pagamento entro due mesi dalla richiesta, per la quale la legge non prescrive la forma scritta.
Tuttavia, l’inquilino è tenuto a versare al proprietario le spese condominiali previste dalla legge sull’equo canone, ma nei confronti del condominio è il proprietario, che ha la qualità di condomino, a dover effettuare il pagamento delle medesime spese. Difatti, l’amministratore può agire legalmente per il pagamento delle suddette spese solo contro il condomino proprietario e non contro l’inquilino.
Di conseguenza, il proprietario deve provvedere al pagamento delle spese condominiali a carico dell’inquilino, ma ha diritto di ottenerne il rimborso. In particolare, alla scadenza del termine di due mesi dalla richiesta, decorso infruttuosamente, l’inquilino si considera automaticamente in mora ed il proprietario può agire legalmente nei suoi confronti.
Inoltre, quando l’importo non pagato dall’inquilino superi quello di due mensilità del canone di locazione, il mancato pagamento degli oneri condominiali è causa di risoluzione del contratto.
(Per ulteriori spiegazioni si può consultare l’articolo “Inadempienze spese condominiali” –settore legale- oppure scrivere all’autore)
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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