Rispondiamo alla domanda di un lettore che ci chiede se una coppia sposata pu? ottenere la separazione personale senza l?intervento di un avvocato.
“Io e mia moglie intendiamo separarci. Possiamo farlo senza l’intervento di un avvocato?”
Secondo il nostro ordinamento, la separazione personale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale.
- La prima, più rapida ed economica, può essere richiesta dai coniugi che hanno già raggiunto un accordo per la separazione. In questo caso i coniugi depositano in Tribunale un ricorso contenente i termini della separazione così come concordati (determinazione dell’assegno, affidamento dei figli, orari e tempi di visita dei figli da parte del coniuge non affidatario, divisione dei beni), presentando un’autocertificazione che sostituisce i certificati di residenza, stato di famiglia e matrimonio. Il Tribunale prende atto delle condizioni stabilite dai coniugi e, se le ritiene legali ed idonee a garantire gli interessi dei bambini, concede l’omologazione, ossia convalida l’accordo dei coniugi.
- Alla separazione giudiziale devono ricorrere i coniugi che non hanno raggiunto un accordo tra loro. Il procedimento ha inizio con ricorso, presuppone la sussistenza di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o arrechino grave pregiudizio all’educazione dei figli, ed è suddiviso in due fasi: la prima si svolge davanti al Presidente del Tribunale il quale tenta un accordo. Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, il giudice invita i coniugi ad abbandonare il procedimento di separazione giudiziale per adottare quello di separazione consensuale. Se la conciliazione non riesce, viene avviato un processo davanti al Giudice istruttore. I tempi di questa procedura sono più lunghi e i costi sono superiori rispetto alla separazione consensuale.
Questa procedura si esaurisce in qualche mese e non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
Occorre l’assistenza di un avvocato.
(Per ulteriori chiarimenti potete scrivere all’autore)
Erminia Acri – Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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