Un sostegno economico alla pi? importante cellula dell?organismo sociale.
Gli assegni familiari costituiscono una somma mensile che l’Inps versa, direttamente o tramite il datore di lavoro, ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e, a certe condizioni, anche ai lavoratori “parasubordinati” (collaboratori coordinati e continuativi, liberi professionisti…).
Si tratta di una sorta di integrazione dello stipendio, il cui importo varia al variare di determinati fattori:
- Innanzitutto, è rilevante il numero di persone che compone il nucleo familiare: in linea di massima, quanto più numerosa è la famiglia tanto più alta è la somma cui si ha diritto.
A tal fine vanno presi in considerazione anche fratelli, sorelle e nipoti minorenni che non siano autosufficienti e che siano mantenuti da chi fa richiesta dell’assegno.
- Altro fondamentale parametro per definire l’importo dell’assegno è il reddito della famiglia. Il reddito cui si fa riferimento è quello sul quale si è pagata, nell’anno precedente a quello della richiesta, l’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef): redditi da lavoro dipendente, redditi ricavati da pensioni o vitalizi, quelli provenienti da terreni e fabbricati, rendite derivanti da BoT, CcT e da altri interessi bancari e postali (se di importo superiore a Euro 1.032,91), ecc..
La condizione per ottenere l’assegno è che almeno il 70% del reddito derivi da lavoro dipendente, da pensione, oppure, nel caso di lavoratori parasubordinati, da attività di collaborazione coordinata e continuativa o da attività di libero professionista.
Inoltre, l’assegno spetta anche se il richiedente, al momento della domanda, non lavora: per esempio, durante il periodo delle ferie, in caso di malattia o infortunio, gravidanza, congedo, aspettativa per funzioni pubbliche o per cariche sindacali, oppure perché disoccupato.
La relativa richiesta deve essere fatta dall’interessato di anno in anno, tenendo conto che ogni annualità va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Il modulo per la richiesta, predisposto dall’Inps, deve presentarsi al datore di lavoro se il richiedente è un lavoratore dipendente (non agricolo) oppure, in tutti gli altri casi, direttamente alla sede Inps. Nell’uno e nell’altro caso, il pagamento è sempre a carico dell’Inps, anche se nella prima ipotesi avviene tramite il datore di lavoro.
Alla richiesta bisogna allegare lo stato di famiglia e ogni altro documento indicato, a seconda delle specifiche situazioni, nel modulo.
Ovviamente, è necessario segnalare al datore di lavoro o all’Inps eventuali cambiamenti che possano implicare una variazione nella misura dell’importo dell’assegno (per esempio, un aumento dei componenti il nucleo familiare).
Infine, se il richiedente smette di lavorare, va in pensione o cambia datore di lavoro, dovrà presentare una nuova domanda.
Maria Cipparrone ( avvocato )
Questo articolo è stato realizzato con la collaborazione della Dott.ssa Laura Trocino.
Iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, in particolare diritto di famiglia, del lavoro e della previdenza, diritto dei consumi, recupero crediti. Dal 1995 è Giurista d’Impresa. Dal 2006 al 2012, presso varie emittenti radiofoniche e televisive locali, ha partecipato come ospite fissa in trasmissioni di informazione giuridica. Dal 2015 si dedica alla tutela degli animali, rappresentando cittadini privati e associazioni animaliste sia in processi civili che, come parti civili, nei processi penali (Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 29/06/1998). Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 26/10/2002.