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E’ lecito il comportamento del fotografo che non intende cedere al committente di un servizio fotografico i negativi delle foto scattate?


Il comportamento del fotografo è del tutto lecito. Infatti, in base all’art. 88 della Legge n. 633 del 1941 sul diritto d’autore, spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia e dei diritti d’autore sull’opera riprodotta. Inoltre, anche la Corte di Cassazione ha affermato che, se manca un patto in senso contrario, il fotografo conserva la proprietà del negativo e non è tenuto a consegnarlo al committente.

Verrebbe a questo punto da chiedersi se questo rifiuto implichi o meno una violazione del diritto alla riservatezza di colui che ha commissionato il servizio. A tal proposito, il Garante della privacy ha sottolineato che il fotografo ha il diritto di detenere questi dati personali, considerando che la legge sulla privacy non ha apportato modifiche alle norme in tema di diritto d’autore, che, pertanto, si intendono confermate.

Ciò che si consiglia, è di prendere accordi con il fotografo prima di commissionargli un servizio fotografico, definendo gli aspetti principali del rapporto professionale, anche attraverso la stipula di un breve contratto, in cui saranno indicati:

  • Il prezzo, preferibilmente forfettario, che comprenda il servizio, le spese e le stampe;

  • I tempi di consegna, l’anticipo e la forma del pagamento;

  • se vi è qualche richiesta particolare con riferimento ai momenti e ai luoghi da immortalare;

  • se vi è un prezzo extra da pagare per i provini oppure quando, ad esempio, si richiedono effetti speciali, ecc.

Ovviamente, il contratto dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

Maria Cipparrone ( avvocato )

Questo lavoro è stato svolto con la collaborazione della dott.ssa Laura Trocino.