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Quando una persona si è allontanata dal luogo in cui vive e lavora, e non se hanno più notizie, si verifica una situazione di fatto che è definita ’scomparsa’.

Dopo due anni dalla scomparsa i potenziali eredi dello scomparso possono chiedere, mediante ricorso al tribunale, che ne venga dichiarata l’assenza.

La sentenza che dichiara l’assenza, tra le altre conseguenze, determina lo scioglimento della comunione legale e l’attribuzione al coniuge di un assegno alimentareNon scioglie il matrimonio, però, se il coniuge dello scomparso sposa un’altra persona, il nuovo matrimonio non può essere impugnato finché dura l’assenza.

Lassenza cessa:

  • col ritorno dell’assente o con la prova che egli è vivo;
  • con la prova della morte dell’assente;
  • con la dichiarazione di morte presunta.

La morte presunta è dichiarata con sentenza del tribunale:

  • quando sono trascorsi 10 anni dalla scomparsa oppure 2 anni se la scomparsa è avvenuta a seguito di infortunio;
  • quando sono trascorsi 2 anni dal trattato di pace o 3 anni dal termine delle ostilità, se la scomparsa è avvenuta durante operazioni di guerra.

In conseguenza della dichiarazione di morte presunta, il coniuge del presunto morto può sposarsi nuovamente, però il nuovo matrimonio è nullo ove il presunto morto ritorni o sia accertato che è vivo.

Inuovo matrimonio resta valido quando sia accertato che il presunto morto non è più vivente, anche se la morte è avvenuta dopo le nuove nozze.

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